I compensi dell’agente sportivo non possono essere considerati aprioristicamente redditi di lavoro autonomo

L’Agenzia Entrate torna a trattare il tema della natura dei compensi dell’agente sportivo, soffermandosi sul trattamento fiscale degli stessi. Tuttavia, non soddisfa, dal punto di vista giuridico, l’interpretazione fornita

I dubbi sulla natura del reddito dell’agente sportivo

In un precedente contributo dal titolo “La professione di agente sportivo: dubbi sulla natura del reddito”, abbiamo avuto modo di affermare come la professione di agente sportivo continua a dar luogo a dubbi sulla natura dei compensi percepiti, al punto che per una soluzione adeguata occorre necessariamente una valutazione caso per caso.

Nello stesso contributo sia era accolta con malcelata perplessità la tesi dell’Agenzia delle entrate, che, intervenuta sulla questione con la risposta n. 315 del 31 maggio 2022, ha affermando tale attività generi senza dubbio reddito da lavoro autonomo, estrinsecandosi nell’esercizio di una libera professione”.

 

Il recente intervento dell’Agenzia Entrate

Nello stesso filone, la Risoluzione n. 69 di pochi giorni fa (21 novembre 2022), nella quale si è affermato che costituiscono redditi di impresa solo nella particolare ipotesi in cui l’attività sia svolta in forma societaria.

L’istante, un’associazione senza scopo di lucro, affermava invece che i compensi percepiti da tale figura si dovessero considerare reddito d’impresa essendo l’attività di agente sportivo inquadrabile tra quelle di cui all’articolo 2195, n. 2, del Codice Civile.

Secondo l’Agenzia, dalle disposizioni sull’esercizio dell’attività di agente sportivo emerge l’intenzione del legislatore di considerare tale figura come un professionista.

A riguardo cita una norma che stabilisce che l’agente sportivo fornisce “servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”, tanto che per fare questo è necessario un titolo abilitativo.

 

In conclusione…la natura del reddito dell’agente sportivo va valutata caso per caso

In sostanza, in mancanza di una disposizione che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, l’Agenzia ritiene in via interpretativa che tali emolumenti rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Solo nella specifica ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i relativi compensi saranno considerati reddito d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.

In tale ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati quindi a ritenuta d’acconto, rilevando in tal caso, ai fini fiscali, l’elemento “commerciale” e non quello “professionale”.

Analogamente a quanto successo nella risposta n. 315 del 31 maggio 2022, l’agenzia dà una interpretazione che ha poco di fondamento giuridico.

La questione della natura dei redditi in oggetto resta, dunque, ancora da vagliare caso per caso.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 23 novembre 2022