Il Legislatore prevede la facoltà di delimitare, o anche di escludere, attraverso apposite clausole inserite negli statuti delle società, la libera circolazione delle azioni e delle partecipazioni sociali, sia per atto tra vivi che per causa morte.
Il principio che subordina il trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali o di altri soci è stato temperato dal contenuto dell’art. 2355-bis, codice civile, che limita l’operatività delle clausole statutarie di prelazione.
Si discute tra gli operatori del diritto se l’inosservanza della clausola che intende ostacolare l’ingresso in società a soggetti non graditi, possa essere risolta mediante l’inserimento nello statuto di un diritto di riscatto esercitabile ogniqualvolta venga violata la clausola prelatizia.
Trasferimento di azioni e quote societarie: patti parasociali e diritto di prelazione
Il trasferimento di una partecipazione sociale da parte di un socio ad altri soci, ovvero a terzi, può essere sottoposto a particolari condizioni descritte nello statuto sociale o disciplinate da patti parasociali che possono riconoscere a favore di tutti, o di alcuni soci, un diritto di prelazione.
Il legislatore civilistico, nel testo dell’art. 2355 del codice civile, individua i limiti alla circolazione delle azioni prevedendo che, nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può:
- sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e
- per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le determinazioni dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante.
Resta ferma la possibilità per la società di acquistare azioni proprie in misura non eccedente i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2537 codice civile).
Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2473-ter codice civile).
Tale disposizione si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento delle azioni a causa di morte, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Il principio che subordina il trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali o di altri soci è temperato dal contenuto dell’art. 2355-bis, codice civile che, al comma 2, limita l’operatività delle clausole statutarie di prelazione.
E difatti, quando le stesse subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci