Per tenere “in pugno” una società di capitali (ma vale anche per le società di persone) si usa a volte ricorrere a patti parasociali.
Rapporti tra i patti parasociali e statuto societario – Argomenti trattati
- Le caratteristiche dei pattiparasociali
- Il contenuto dei patti parasociali
- Le opzioni put e call
- La sentenza della Cassazione n. 18138/2018
- La pubblicità dei patti
- La clausola di prelazione di acquisto di quote contenuta nel patto parasociale e nello statuto
- Il patto parasociale per l’esecuzione di prestazioni alla società
- I patti parasociali di gestione
- La partecipazione di terzi al patto parasociale
- Allegato A – I patti parasociali ritenuti leciti dalla giurisprudenza
- Allegato B – I patti parasociali ritenuti non leciti dalla giurisprudenza
- Allegato C – I patti parasociali in sintesi
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Le caratteristiche dei patti parasociali
L’art. 2341-bis codice civile regola i “Patti parasociali”. Gli stessi:
- sebbene inseriti nella Sezione III-bis, del Capo V, del libro V, dedicato alle società per azioni, sono applicati anche nelle altre società di capitali, non solo, ma sono estensibili anche alle società di persone;
- sono dei contratti plurilaterali, cioè dei contratti stipulati da più di due parti, ovvero da due o più soci, chiamati pure parasoci, o pattisti;
- sono a forma libera, in quanto non richiedono un requisito di forma.
Infatti, i patti parasociali possono essere stipulati sotto una qualsiasi forma, quindi nella forma di atto pubblico, ovvero di scrittura privata.
Si pone il quesito se gli stessi possano essere stipulati verbalmente.
La risposta è affermativa, in quanto il legislatore, se avesse voluto limitare la forma dell’atto, lo avrebbe prescritto e, soprattutto, non avrebbe utilizzato un’espressione così ampia.
Non si richiede, pertanto, l’obbligo di redigere il contratto solo sotto la forma di atto pubblico – nel qual caso la forma sarebbe stata richiesta ad substantiam, mancando la quale l’atto sarebbe stato nullo.
Comunque, si consiglia di redigere l’atto, ovvero di modificarlo, seguendo la forma scritta ad probationem, per consentire la dimostrazione dello stesso in caso di contestazione e, non solo.
Sull’argomento, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza dell’1 giugno 2017, n. 13877, ha affermato che i patti parasociali, tesi a modificare lo statuto di una società di capitali non hanno natura di contratto preliminare. Di conseguenza, non richiedono la forma dell’atto pubblico;
- sono contratti autonomi rispetto allo statuto (e all’atto costitutivo).
A motivo di questa estraneità rispetto allo statuto, sono stati chiamati “parasociali”, distinguendoli da quelli “sociali”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza dell’1 luglio 2008, n. 17960, ha osservato che le clausole non contenute nello statuto sono certo prive di carattere “sociale”.
Diversamente, l’inserimento di una determinata clausola nello statuto può ritenersi operata in vista dell’attribuzione alla clausola di una coloritura sociale.
Comunque, nonostante il suo inserimento in uno statuto societario, la circostanza che la clausola di gradimento acquisisca una coloritura sociale, piuttosto che conservi la sua natura parasociale, determinando la non necessaria manifestazione dell’espressione del consenso dei soci in ambito assembleare, come da espressa previsione statutaria, rientra nel potere di accertamento interpretativo di fatto riservato al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se logicamente ed adeguatamente motivato.
Successivamente, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza dell’1 giugno 2017, n. 13877, ha dichiarato che i patti parasociali debbono essere separati dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali quelli di modificazione del contratto sociale, in quanto i primi riguardano il piano dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie e non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale.
- determinano una posizione terzista della società, rispetto agli stessi patti che non la vincolano sotto alcun aspetto.
A tal proposito, la Suprema Corte, sez. I, con sentenza del 21 novembre 2001, n. 14629, ha affermato che il patto cosiddetto “parasociale”, con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, vincola soltanto i soci contraenti il patto, e non anche la società che rimane, rispetto al medesimo patto, terza;
- assumono efficacia obbligatoria nei confronti dei contraenti il patto, non vincolando coloro che non lo hanno sottoscritto.
Al riguardo, il Tribunale di Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, con sentenza dell’8 ottobre 2020, n. 6438, ritiene che il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società, vincola il socio stesso ma non la società di cui fa parte.
Diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società disarcionando l’organo amministrativo, cui, invece, spetta per legge la gestione della società;
- assumono rilevanza, rispetto ai patti sociali (contenuti nello statuto e nell’atto costitutivo), soltanto nei confronti dei firmatari, mentre questi ultimi devono essere osservati da tutti i soci e, quindi, anche dalla società.
Del resto, il socio non ha l’obbligo di aderire al patto di sindacato il quale ultimo opera sul solo piano obbligatorio, esterno a quello dell’organizzazione sociale, ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto (si veda la sentenza del Tribunale di Roma, sez. spec. in materia di imprese, del 18 febbraio 2020).
Si ribadisce, in ogni sentenza, l’estraneità dei patti parasociali, all’organizzazione sociale, come nella sentenza del Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, del 18 febbraio 2020, che, con riferimento alla valutazione riguardante la validità della deliberazione di aumento di capitale, l’ha valutata un atto proprio della società, quindi indifferente allo stesso patto;
- l’inadempimento del patto parasociale comporta l’obbligo di risarcimento danni da parte del socio inadempiente, non verso la società che è terzista nel patto, ma verso i pattisti adempienti (Cassazione, sez. I, sentenza dell’1 giugno 2017, n. 13877).
Il contenuto dei patti
I patti parasociali, con l’obiettivo di stabilizzare gli assetti