Sussiste la nullità della cartella notificata al cessionario di ramo d’azienda per mancata preventiva escussione del patrimonio della società cedente?
Il cessionario di ramo d’azienda può opporre il beneficium excussionis in sede d’impugnazione della cartella di pagamento?
Beneficium excussionis: il principio
Il cessionario di ramo di azienda può ben far valere la natura sussidiaria[1] della propria obbligazione, eccependo dinanzi al giudice tributario, in sede d’impugnazione della cartella, il beneficium excussionis, seppur la notifica della cartella senza la previa escussione dei beni dell’obbligato principale non costituisca vizio proprio della cartella tale da determinarne la nullità; ponendosi comunque, per il giudice adito, la necessità di verificare che, affinché l’Amministrazione finanziaria possa far valere direttamente il proprio credito direttamente nei confronti del cessionario, emerga dagli atti l’incapienza del patrimonio della cedente quale obbligata principale.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: la notifica di cartelle in caso di cessione d’azienda
Il fisco ha notificato ad una società, nella qualità di cessionaria di ramo d’azienda, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 60071973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni Modello UNICO presentate dalla S.r.l. cedente per gli anni 2004 e 2005, due cartelle di pagamento.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società per diversi motivi, tra i quali la dedotta nullità delle cartelle per mancata previa escussione del patrimonio della società cedente il ramo d’azienda.
Il giudice del gravame ha accolto l’appello dell’ufficio.
Esso ha escluso che d