Il recesso dallo studio professionale

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 3 ottobre 2022

Il recesso dallo studio professionale associato è guidato dall’atto costitutivo o dallo statuto. Al professionista recedente viene riconosciuta anche una quota di avviamento, impensabile nel passato.

Recesso dallo studio professionale - Argomenti esaminati:

 

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Le modalità di rinuncia alla partecipazione in uno studio

recesso studio professionaleE’ da premettere che l’esercizio in comune di un’attività professionale può avvenire seguendo una delle seguenti forme (si veda il precedente articolo L’associazione professionale e le STP, su questa Rivista, del 20 luglio scorso):

  • l’associazione professionale, anche se la 23 novembre 1939, n. 1815, è stata abrogata dall’art. 10, comma 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza 2012;
     
  • la società tra professionisti (STP), rientranti nelle categorie protette, cioè appartenenti al sistema ordinistico, è stata liberalizzata dall’art. 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
    Questa norma consente la costituzione delle predette società, attingendo dai modelli societari regolati dai titoli V (Società semplice, S.N.C., S.A.S, S.P.A., S.A.P.A., S.R.L.) e VI (Società cooperative), del libro V, del codice civile.
    La società cooperativa può costituirsi, a condizione che il numero di soci partecipanti non sia inferiore a tre.

Per ritirarsi dall’impegno assunto con la costituzione dello studio professionale, al professionista interessato, si presentano due modalità:

  • il recesso: in tale ipotesi, la trattativa è condotta tra il professionista recedente ed i restanti professionisti, cioè con i professionisti che intendono continuare l’attività professionale unitariamente;

  • la cessione della quota di partecipazione: verificandosi questa ipotesi, il professionista cedente la quota intavola la trattativa con un altro professionista, che già riveste la qualità di socio/associato nel medesimo studio professionale, ovvero con un terzo professionista.

 

Recesso dallo studio professionaele: l’avviamento nella normativa fiscale

L’art. 54, comma 1-quater, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Di seguito Tuir), recita:

“Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale”.

Si accerta, di seguito, la prassi dell’Agenzia delle entrate sull’argomento:

  • Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, parag. 7.1:
    i quesiti hanno riguardato l’applicabilità del regime di tassazione separata ai corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, del Tuir:
     
    • se i corrispettivi sono incassati in più soluzioni, ma nello stesso periodo di imposta, è applicabile la tassazione separata?
      Pertanto, verificandosi questa ipotesi, è applicabile la norma di cui all'17, comma 1, lett. g-ter), del Tuir [L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: omissis; g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;]?
       
    • se il corrispettivo è incassato in più periodi di imposta ed è collegato alla cessazione dell'attività, si può applicare il regime dei redditi diversi di cui all' 67, del Tuir?

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. a gosto 2006, n. 248, ha aggiornato l’art. 54 e, quindi, l’art. 17, del Tuir, ritiene che il pagamento in "un'unica soluzione" si realizza anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, purchè nello stesso periodo d'imposta.
Laddove il corrispettivo per la cessione della clientela dovesse essere percepito in più periodi d'imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria.

Nell’ulteriore ipotesi in cui l’incasso rateale dovesse essere introitato da un professionista che, dopo la cessione della clientela, intende cessare l'attività, si ritiene che resti ferma, in relazione a tutte le rate, la qualificazione reddituale operata dall'art. 54, comma 1-quater, del Tuir.
Quindi, la cessione del "pacchetto clienti" produce reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria, in base all'art. 54, del Tuir.
Inoltre, come ribadito in altre circostanze, il lavoratore autonomo deve conservare la partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata;

  • Circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E, parag. 1.3:
    il quesito attiene alla possibilità che un professionista – lavoratore autonomo individuale – che in