Nell’esercizio dell’attività tra più professionisti si può optare per la Società Tra Professionisti o per l’associazione professionale, anche se la lontana Legge n. 1815/1939 è stata abrogata.
Argomenti trattati
- L’associazione professionale
- Le società di professionisti ante 2012
- La società tra professionisti (STP)
- Altre disposizioni sulle STP
- La procedura per l’iscrizione della STP
- Il diniego d’iscrizione e la cancellazione dall’albo
- Il MISE e l’attività professionale esercitata in forma di società
- Gli aspetti fiscali dell’associazione professionale
- Gli aspetti fiscali della STP
- La Cassazione e la qualificazione del reddito delle STP
- Allegato A – Quesitario
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L’associazione professionale
L’associazione professionale tra professionisti dell’area protetta era disciplinata dalla lontana L. 23 novembre 1939, n. 1815, che l’ha fatta da padrone sino al 31 dicembre 2011, in quanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il provvedimento di legge è stato abrogato dall’art. 10, comma 11, (si veda anche il successivo art. 36, comma 1) della L. 12 novembre 2011, n. 183.
A tal proposito, per meglio inquadrare l’allora associazione tra professionisti, si ritiene opportuno ricordare alcune sentenze della Corte di Cassazione:
- Sezioni Unite, del 13 ottobre 1993, n. 10942, in base alla quale fu affermato che:
“l’esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale è possibile solo nella forma del c.d. studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione”;
- in precedenza, la Suprema Corte, sez. I, con sentenza del 16 aprile 1991, n. 4032, in ordine all’organizzazione interna dello studio associato, aveva affermato che, nei contratti atipici, ove la disciplina del rapporto è dettata in primo luogo dalle parti, non è a queste impedito di disegnare taluni patti ad istituti tipizzati dalla legge, anche senza raccogliere tutta la sua normativa; di conseguenza, qualora nel contratto associativo atipico tra professionisti, sia concordato il potere di esclusione di un associato, con deliberazione assunta da tutti gli altri, a causa di inadempimenti attribuibili al primo, l’operatività della relativa clausola, come manifestazione della volontà delle parti di modellare la disciplina dello scioglimento del rapporto, rispetto all’escluso, sullo schema proprio dell’analogo istituto nel contratto di società, deve considerarsi lecita, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano voluto trasformare detto rapporto associativo (atipico) in rapporto societario (tipico).
In sostanza, una clausola che stabiliva l’esclusione di un membro dell’associazione professionale, sulla base della deliberazione unanime di tutti gli altri associati, non era incompatibile con il tipo innominato di cui si tratta, né era in contrasto con i principi tutelati dalla L. n. 1815/1939;
- con riferimento alla qualificazione giuridica, all’associazione professionale, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 23 maggio 1997, n. 4628, aveva riconosciuto la soggettività giuridica, in quanto, sebbene non fosse dotata di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra tra quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) ai quali la legge conferisce la capacità di atteggiarsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza (Art. 36 c.c.), fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, quando si tratta di prestazioni per il cui espletamento la legge impone particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso;
- Sez. II, sentenza dell’11 settembre 2000, n. 11922, che ha affermato che, in presenza di associazione tra professionisti, il mandato rilasciato dal cliente ad uno di questi, non si può ritenere, in considerazione del carattere personale e fiduciario del rapporto, che sia rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello stesso studio.
Ritornando alla predetta norma abrogativa, ci si chiede se, a seguito della stessa, le associazioni professionali:
- se esistenti al 1° gennaio 2012, sono da considerarsi illecite;
- non si possono più costituire, a decorrere dalla suddetta data.
In quanto al primo quesito, non ci sono dubbi; le associazioni preesistenti conservano la loro validità, anche se la loro legge istitutiva è stata abrogata.
Un esempio tipico nel passato si riscontra con la società anonima che, sebbene soppiantata dalla società di capitali, rimane ancora presente nei registri delle imprese di tante Camere di commercio.
Del resto:
- l’abrogazione ha riguardato la L. n. 1815/1939, e non già il frutto della adesione ad essa cioè le associazioni professionali;
- l’art. 10, comma 9, della L. n. 183/2011, prevede che “restano salve le associazioni professionali, nonchè i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In ordine al secondo quesito, sia il Consiglio Nazionale del Notariato (Si veda la nota CNN – 31.05.2012, n. 41-2012/I), che l’Istituto di ricerca dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (si veda la circolare IRDCEC 12.07.2013, n. 32/IR), hanno escluso che l’abrogazione della ridetta L. n.1815/1939, abbiano inciso nel ritenere superato il ricorso alla struttura giuridica dell’associazione professionale.
In poche parole: l’associazione professionale può essere ancora costituita legittimamente.
Le società di professionisti ante 2012
Prima del 2012, alcune attività, legate all’esercizio dell’attività professionale, potevano essere esercitate da società di persone o di capitali, in considerazione del peso predominante del capitale impiegato nell’attività.
A tal proposito, si ricorda:
- l’art. 7, della L. 8 novembre 1991 n. 3