Omissione della dichiarazione: il credito deve essere riconosciuto

Il principio della emendabilità della dichiarazione apre le porte al riconoscimento dei crediti anche in caso di dichiarazione omessa.

Omesso invio della dichiarazione annuale: la gestione dell’eventuale credito maturato

Come è noto, in caso di mancato invio della dichiarazione annuale (dei redditi o Iva che sia), il contribuente può porre rimedio solo entro 90 giorni dalla scadenza. L’eventuale invio successivo, se può servire a mitigare la sanzione comminabile, non serve ad evitare che per legge la dichiarazione si intenda omessa.

E’ frequente che da una dichiarazione omessa emerga un credito, e che esso venga compensato.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate contesta l’utilizzo del credito, mediante i noti avvisi bonari, sia per le dirette, sia per l’Iva.

Per quanto riguarda l’Iva, tuttavia, si riconosce che la mancata presentazione della dichiarazione annuale non preclude al contribuente il diritto di portare in detrazione il credito IVA nel periodo d’imposta successivo, nella misura in cui si possa dimostrare l’effettività del credito stesso, non essendo legittimo il disconoscimento della detrazione IVA solo perché la dichiarazione da cui il credito emerge risulta omessa.

Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate non contesta l’esistenza del credito, ma solo la mancata presentazione della dichiarazione nel periodo d’imposta in cui esso era sorto.

 

La posizione della Cassazione

Tale assunto, riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite già dal 2016, è stato recentemente confermato dalla stessa Corte, con la Ordinanza n. 29415/22.

D’altronde, tutto questo non può essere sorprendente, se si pensa che esiste il principio-base secondo cui la dichiarazione è “una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti”, e pertanto emendabile in ogni momento, per qualsiasi errore, di fatto o di diritto.

La stessa sentenza n. 29415/2022 è valida ai fini Irpef, laddove, confrontando i principi applicabili in caso di omessa dichiarazione per i crediti IVA con quelli applicabili in caso di omessa dichiarazione ai fini IRPEF, si conferma l’emendabilità della dichiarazione, senza alcuna limitazione temporale, nel caso in cui avvenga in sede contenziosa.

Anche in questo caso, ovviamente, la condizione è che ne sia dimostrata l’esistenza contabile, producendo tutta la documentazione necessaria alla sua determinazione (C.U., redditi di fabbricati, spese detraibili, e così via).

E’ pertanto infondato l’orientamento che ai fini Irpef nega la stessa possibilità ammessa ai fini Iva, sulla base del (presunto) motivo per cui è esclusa la possibilità di emendare la dichiarazione in quanto nel caso di mancanza assoluta della dichiarazione dei redditi non può parlarsi di correzione della dichiarazione proprio perché non presentata.

Tale fattispecie non regge, proprio per il principio-base suddetto, nonché quello costituzionale della capacità contributiva.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 13 ottobre 2022