Un caso pratico di accertamento per omessa presentazione dichiarazione dei redditi (o presentata oltre i termini previsti) da parte del contribuente: quali sono i poteri del Fisco? Come viene ricostruito il reddito in assenza di dichiarazione?
Si sfocia sempre nell’accertamento induttivo? Quali sono le sanzioni tributarie?
Si prenda il caso di un contribuente (persona fisica) che non ha presentato la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari, ne entro i successivi 90 giorni, ma l’abbia fatto successivamente a tale ultimo termine.
Questa situazione determina che la dichiarazione presentata venga considerata omessa (articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998).
Omessa dichiarazione: le possibili verifiche fiscali
1- L’Ufficio accertatore deve ricostruire il reddito. La presenza di una delle cause contemplate dal comma 2 dell’art. 39 del DPR 600/73 – tra cui l’omessa dichiarazione – consente all’ufficio di determinare il reddito in via induttiva (articolo 41, Dpr 600/1973), quindi:
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sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla sua conoscenza;
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con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili in quanto esistenti;
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avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
2- Il contribuente è soggetto alle sanzioni (prendiamo in esame quelle di natura amministrativa). Come vedremo nel prosieguo, se il contribuente versa anche le imposte che alle scadenze ordinarie avrebbe dovuto corrispondere con ravvedimento operoso, le sanzioni irrogabili per l’omissione dichiarativa saranno applicate in misura fissa e non più proporzionale.
Ricostruzione del reddito post omessa dichiarazione
L’accertamento induttivo, “pur se giustificato da gravi inadempienze e violazioni, non può mai tradursi in una inammissibile sanzione impropria” (C.T. Reg. Bari 22.11.2004 n. 26/5/04 e C.T. Prov. Novara 4.7.2011 n. 54/6/11), quindi in una modalità arbitraria di determinazione dell’imponibile.
Con riguardo alla ricostruzione che deve essere fatta dall’Ufficio, essa deve tener conto dei redditi come pure dei costi (si pensi ad una impresa individuale che ha maturato ricavi e sostenuto costi) e delle detrazioni spettanti1.
La necessità che l’Ufficio proceda alla ricostruzione del reddito (e non dei soli ricavi) è ribadito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
Quest’ultima, ad esempio, ha