L’Agenzia delle Entrate fa il punto non solo su queste novità in tema di bonus edilizi, ma anche su altre disposizioni che si sono succedute negli ultimi mesi; con le nuove disposizioni, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Fornite, inoltre, le istruzioni per rimediare a eventuali errori di compilazione della comunicazione commessi dai contribuenti per l’esercizio delle opzioni o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.
Nel caso di errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
La normativa modificata dal decreto Aiuti -bis
L’articolo 33-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-bis” veicolato nel decreto legge 115/2022, ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito inserendo all’articolo 14, del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
Nel dettaglio il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6, dell’articolo 121, del decreto “Rilancio”, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto “Rilancio”.
Il comma 1-bis.2, inoltre, ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni (comma 1-ter del citato articolo 121) a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.