Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma, il Fisco precisa che, se l’edificio esiste già, nulla osta alla fruizione, da parte del soggetto IRES, della detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nello stesso edificio.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in ordine agli interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche introdotti dalla legge di Bilancio 2022.
Bonus barriere architettoniche: il quesito
La Società, pone un quesito all’Agenzia delle Entrate in base al tenore letterale dell’articolo 119-ter del decreto legge 34/2020 e ss.mm.i., cd. decreto Rilancio e stante l’assenza di qualsiasi richiamo all’articolo 16-bis, del DPR 917/86, ritiene che l’agevolazione di cui intende fruire, possa riguardare sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e che, di conseguenza, il credito generato dagli interventi possa essere ceduto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
A conferma di questa interpretazione la società richiama il contenuto del quadro RS del Modello Redditi SC 2022, nel quale è stato previsto un nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” di cui all’articolo 119-ter in argomento (righi da RS521 a RS523).
Cosa prevede la legge di Bilancio 2022
Il comma 42, dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2022, cd. legge di Bilancio 2022, introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
La norma prevede, altresì, che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare la norma, lettera a), introducendo il nuovo articolo 119-ter, al decreto-leg