Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità.
Per invocare l'assenza del dolo, o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione circa la non imputabilità della crisi economica, e il fatto che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure, da valutarsi in concreto.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha affrontato il tema dell'omesso versamento Iva (e relative conseguenze penali), per crisi di liquidità.
Il caso: omesso versamento IVA e crisi di liquidità
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia resa dal Tribunale, appellata dall'imputato, la quale lo aveva condannato in relazione alla violazione dell'art. 10-ter Dlgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante di una società, aveva omesso il versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2014, entro il termine di legge previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare complessivo di 1.471.798 euro.
Avverso tale sentenza, l'imputato proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, che la motivazione era illogica laddove aveva confutato la conclusione del consulente tecnico della difesa, secondo cui la società non aveva potuto adempiere all'obbligo tributario per penuria di risorse, valorizzando l'elevato volume di affari della società, pari a circa venti milioni di euro.
Tale circostanza, infatti, rilevava il ricorrente, non era incompatibile con la crisi di liquidità, stante anche i pagamenti finalizzati a garantire la continuità aziendale, quali dipendenti, fornitori strategici, contributi previdenziali, etc.
Con un secondo motivo di impugnazione si censurava poi la sentenza per non essersi la Corte di merito confrontata con la doglianza difensiva relativa all'insussistenza del dolo, avendo l'imputato deciso di dare preferenza, rispetto al pagamento dell'Iva