Tali limiti sono applicabili ai giudizi pendenti?
La norma è retroattiva, ove ritenuta di natura interpretativa o processuale, oppure ha decorrenza dall’entrata in vigore, se considerata sostanziale?
La dimostrazione del pregiudizio (per la partecipazione a procedura di appalto, del blocco di pagamenti da parte della Pa, della perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa) può essere fornita anche durante il processo pendente ovvero nelle fasi di merito invocando l’istituto della rimessione nei termini e anche nel giudizio di legittimità?
Si tratta di una previsione “dinamica” dell’interesse a ricorrere che può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione?
La disciplina è irragionevole e arbitraria?
La risposta è stata fornita dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.
Il caso: impugnazione di cartelle mai notificate
La vicenda è scaturita dall’impugnazione di una iscrizione d’ipoteca, con la quale il contribuente è venuto a conoscenza di diversi debiti tributari, riportati in cartelle, a lui mai notificati.
Il contribuente, quindi, ha impugnato anche le iscrizioni a ruolo, le cartelle e le relative intimazioni di pagamento che figuravano nell’estratto di ruolo[1].
La CTP ha accolto il ricorso, che ha ritenuto tempestivo, perché considerava impugnabile l’estratto di ruolo.
La CTR ha rigettato l’appello proposto dal Riscossore e la decisione è stata impugnata avanti la Cassazione.
I giudici di merito hanno confermato l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ha proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema corte[2] ha rinviato la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (sentenza 19740/2015), sia rispetto alla decorrenza dell’articolo 3-bis del Dl 146/2021 (decreto collegato alla manovra 2022).
Principio di diritto
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[3], è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cast., quest'ultimo con riguar