INAIL: con aumento tassi aumentano anche rateazioni premi e sanzioni

L’aumento dei tassi di interesse disposto dalla BCE non ha solamente effetti sull’aumento dei costi per mutui e finanziamenti, ma incide anche sull’importo da versare agli enti previdenziali per sanzioni e rateazioni.
L’INAIL fornisce le nuove percentuali fissate a seguito dell’ultima decisione di politica monetaria dell’Eurozona, le quali sono, pur se diverse, tutte in aumento.

aumento tassi rateazione premiL’INAIL segnala un aumento del tasso di interesse di rateazione della misura delle sanzioni civili per il pagamento dei premi e accessori dovuti all’Istituto Assicurativo.

Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022 della Banca Centrale Europea, che ha fissato all’1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema, l’INAIL ha dovuto precisare che a decorrere dal 14 settembre 2022 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti dei premi assicurativi e accessori ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, oltre che quello per la determinazione le sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della Legge n. 388/2000, sono i seguenti:

  • 7,25%: interesse dovuto per le rateazioni dei debiti dei premi assicurativi e accessori;
     
  • 6,75%: interesse dovuto per la misura delle sanzioni civili.

 

Aumento tassi di interesse e rateazione premi assicurativi

Il pagamento in forma rateale dei debiti derivanti dai premi assicurativi e accessori, di cui al decreto Legge n. 338/1989, articolo 2, comma 11, comporta l’applicazione di un tasso di interesse che è pari al minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema vigente alla data di presentazione dell’istanza e maggiorato di sei punti sulla base dell’articolo 3, comma 54, del Decreto Legge n. 318/1996 punto sulla base di ciò i piani di ammortamento relativi a distanze di rateazione presentate dal 14 settembre 2022 sono determinati tenendo conto del tasso di interesse del 7,25%.

Nulla varia però per quanto riguarda i piani di ammortamento già determinati con l’applicazione di un tasso di interessi in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

 

Nuovi tassi per le sanzioni civili

Per quanto riguarda invece le sanzioni civili, si segnala che la Legge n. 388/2000, con l’articolo 116, commi 8 e 10, stabilisce che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema maggiorato di 5,5 punti, tenendo comunque conto che la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sulla base di ciò, a partire dal 14 settembre 2022 si applica un tasso di interesse pari al 6,75% nelle ipotesi di seguito specificate:
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della L. n. 388 del 23 dicembre 2000);
     
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi.
    Ciò, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia medesima (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della L. n. 388/2000);
     
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento di contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della L. n. 388/2000).

 

Tassi per procedure concorsuali a doppio binario

In caso di procedure concorsuali, le sanzioni civili potranno essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese.

In considerazione di ciò, si segnala la Delibera n. 1 del 17 gennaio 2002 dell’INAIL, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha stabilito che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione civile sarà ridotta per un tasso pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema;
     
  • mentre in caso di evasione la sanzione civile in misura ridotta sarà pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema, ma aumentato di 2 punti percentuali.

Si segnala inoltre che con la medesima delibera, l’Istituto ha stabilito anche che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta sarà pari agli interessi legali per l’omissione, mentre pari agli interessi legali aumentati di due punti per il caso dell’evasione.

Tenuto conto che allo stato attuale il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema è uguale al tasso degli interessi legali attualmente in vigore, pari all’1,25%, a partire dal 14 settembre 2022:

  • ai fini della sanzione civile in caso di mancato ritardato pagamento del premio, si applicherà il tasso dell’1,25%;
     
  • mentre nel caso dell’evasione si applicherà il tasso del 3,25%.

 

Fonte: Circolare INAIL n. 34 del 13 settembre 2022.

 

NdR: Ti invitiamo a leggere il più recente…INAIL: da febbraio sanzioni e rateazioni più onerosi

 

A cura di Antonella Madia

Venerdì 23 settembre 2022