In tema di agevolazioni “prima casa”, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge.
Problematiche connesse all’agevolazione prima casa in caso di separazione o divorzio
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di spettanza dell’agevolazione prima casa in caso di separazione o divorzio.
Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, con cui la Commissione Tributaria Provinciale ne aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni, emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione del credito di imposta portato in detrazione ai sensi dell’art. 7 della L. 448/1998.
La revoca dell’agevolazione se l’immobile prima casa è assegnato ad altro coniuge in sede di accordo di separazione
L’avviso in questione era peraltro basato su un altro avviso, emesso in revoca dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al Dpr. n. 131/1986 (agevolazione prima casa), fruita dallo stesso contribuente in relazione all’acquisto di un immobile dichiarato come prima casa, essendo stata ritenuta non idonea a giustificare la richiesta di agevolazione la circ