In caso di decesso dell’amministratore si realizza il cd. incasso giuridico per il trasferimento dell’importo accantonato, per trattamento di fine mandato dell’amministratore?
La rinuncia del contribuente al trattamento (in qualità di amministratore) di fine mandato, accantonato a suo favore dalla società di cui era anche socio, assurge a credito che, anche se non materialmente incassato, viene comunque utilizzato sia pure con un atto di disposizione avente natura di rinuncia?
La rinuncia al trattamento di fine mandato costituisce un incasso in senso giuridico come tale suscettibile di tassazione?
La rinuncia al trattamento di fine mandato da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale?
Presupposto per l’imposizione è l’incasso “reale” e non invece l’“incasso giuridico”?
Teoria dell’incasso giuridico: è tassabile la rinuncia ai crediti da parte dei soci nei confronti della società?
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 55 (poi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, si ritiene debba essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (poi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (poi 101, settimo comma); per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione. [1]
Il caso di Cassazione: amministratore deceduto e omessa applicazione ritenuta su Trattamento di fine mandato
Una società ha impugnato l’avviso di accertamento notificatole, con riguardo all’omessa applicazione della prescritta ritenuta sul trattamento di fine mandato (TFM) spettante all’amministratore deceduto della stessa.
La CTP ha accolto in parte il ricorso applicando la ritenuta nella misura del 20%.
Il giudice del gravame ha rigettato l’appello della società ritenendo che le scritture contabili redatte con riferimento all’importo contestato, per mezzo delle quali la somma in questione transitava da debito/vs terzi (eredi) a soci/vs finanziamento, avevano natura dispositiva finalizzata a realizzare l’“incasso giuridico”[2] della somma a favore degli eredi (soci della R. F. s.r.l.) senza applicazione delle ritenute e con mantenimento della stessa nel patrimonio societario.
La Pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno rigettato per infondatezza il ricorso in cassazione della società sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Sussiste, nel caso di specie, il mutamento del soggetto creditore della somma per trattamento di fine mandato dell’amministratore; a seguito del decesso dell’amministratore creditori della predetta somma sono diventati gli eredi di quest’ultimo.
Nei fatti è stata realizzata una operazione economica e finanziaria oggetto di accordo tra la società e i soci eredi diretta a consentire l’incasso della somma caduta in successione e il suo trasferimento nel patrimonio societario a titolo capitale con co