Regime IVA dei corsi sportivi organizzati dalle ASD: analisi tra presente e futuro prossimo

Breve analisi del trattamento IVA dei corsi sportivi organizzati da associazioni sportive dilettantistiche: dalla risposta ad un interpello, lo spunto per criticare una scelta legislativa priva di fondamento.

Il regime IVA delle prestazioni didattiche

iva corsi sportivi asdSia a livello comunitario, sia a livello nazionale, per le prestazioni didattiche l’esenzione IVA è subordinata al verificarsi di due presupposti, uno di natura oggettiva e l’altro di natura soggettiva.

Dal primo punto di vista, oggettivo, le prestazioni devono avere natura educativa dell’infanzia e della gioventù, o didattica.

Sono comunque comprese la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale.

Dal secondo punto di vista, soggettivo, le prestazioni devono essere rese da “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS”, laddove il riferimento agli “istituti o scuole” deve essere inteso in senso meramente descrittivo e che il relativo riconoscimento deve riguardare il corso che l’organismo intende realizzare.

 

Trattamento Iva dei corsi sportivi organizzati da ASD

E’ il motivo per cui, ad esempio, l’esenzione è stata negata per i corsi didattico-sportivi svolti da ASD o SSD affiliate a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: detti corsi infatti non erano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici.

E’ pertanto evidente che i corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica a scopo sportivo o ricreativo devono essere considerati imponibili, essendo fuori da almeno uno di questi due requisiti.

In tal senso, è dunque corretta l’affermazione contenuta nella recentissima risposta a interpello n. 393 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di cui all’interpello, relativo ad una scuola di nuoto, i corsi non erano riconducibili alla nozione di “insegnamento scolastico o universitario” delineata dalla giurisprudenza della Corte Ue.

La norma (comunitaria), infatti, fa riferimento a un…

…“sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Il motivo, in sostanza, è lo stesso di quello per cui è stata negata l’esenzione IVA alle lezioni di guida e alle lezioni di vela, in quanto considerate un insegnamento specialistico.

Lo stesso deve dirsi con riguardo ai corsi di nuoto impartiti verso bambini, poiché tale insegnamento, pur perseguendo un obiettivo di interesse pubblico, non poteva ricondursi a quello scolastico o universitario.

Ancora, niente esenzione per i corsi di volo da pilota privato in quanto aventi scopo sportivo o ricreativo.

Diverso, invece, il caso dei corsi finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale o di linea, in quanto riconducibili alla formazione professionale: essi dunque possono godere dell’esenzione.

 

Una breve riflessione sull’esenzione IVA delle prestazioni sportive

Detto questo, occorre riportare una notizia e fare una riflessione.

L’articolo 15-quater lett. b) punto 2) del D.L. n. 146/21, introduce l’esenzione (modificando il noto articolo 10 del decreto iva) per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Qualsiasi ASD, dunque, potrà godere della esenzione sulle prestazioni rese ai propri iscritti per l’attività sportiva.

Occorre però sottolineare come la modifica in oggetto non sia frutto di “spontanea” volontà legislativa, quanto dell’esigenza di ottemperare ad una previsione già oggi contenuta nella direttiva IVA, con riferimento alle prestazioni sportive rese da “organismi senza fini di lucro”.

Si tratta dunque della esigenza di colmare una lacuna normativa italiana, che si trova disallineata rispetto a quella comunitaria.

Non si capisce, pertanto, il motivo per cui questa esenzione entrerà in vigore addirittura dall’ 1/1/2024, a meno che non si voglia pensare a ragioni di cassa che, come detto altre volte, non possono avere riflessi nella applicazione di una norma.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…ASD: il plafond di 400.000 euro è legato al principio di cassa, e non al fatturato 

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 2 agosto 2022