TARSU salva anche con delibera annullata

In caso di annullamento delle delibere TARSU da parte del TAR, il contribuente deve ugualmente assolvere al pagamento del “tributo”; spetterà al giudice tributario la valutazione delle tariffe da applicare.

L’annullamento della delibera tariffaria della tassa sui rifiuti (TARSU) da parte del giudice amministrativo non comporta il venir meno della pretesa tributaria ma determina l’obbligo del giudice tributario di applicare le tariffe in vigore precedentemente (Cass. n. 19199/2022).

Tale annullamento della delibera comunale non ha efficacia sulle delibere degli anni successivi, in quanto ogni deliberazione tariffaria disciplina la materia in modo autonomo rispetto alla precedente (Cassazione 19199/2022).

 

 

TARSU: ripasso normativo

ricorso contro pagamento tarsu tari tassa sui rifiuti solidi urbaniLa TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)  rappresentava il tributo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Tale tassa ora è chiamata ora TARI, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147/2013, quale tributo facente parte insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Dal 2014 la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e tutti precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge n. 160/2019  ha poi abolito dal 2020 la IUC.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).

La Tarsu invece era un tributo a base periodica, atteso che l’utente era tenuto al pagamento in relazione al protrarsi della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che fosse necessario, per ogni singolo periodo, un riesame dei presupposti normativi.

Pertanto i comuni, in ordine ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, unitamente all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni od omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, un relativo avviso.

Tali avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006; tale norma regola solo la riscossione coattiva dei tributi locali a seguito di accertamento mentre non è applicabile nei casi in cui il Comune proceda alla riscossione coattiva della Tarsu ex art. 72 D.lgs n. 507/1993. In tali casi si applica solo il comma 1 del citato art. 72, in base al quale la formazione del ruolo e la consegna al concessionario devono avvenire entro l’anno successivo a quello per il quale e’ dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale e’ prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento e’ notificato.

 

Il caso trattato nella Sentenza in commento

Nella fattispecie in esame, la società contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dal competente Comune e inerente la tassa su rifiuti (TARSU) relativa agli anni d’ìmposta dal 2006 al 2011.

I giudici di primo e secondo grado hanno respinto il ricorso ritenendo che la società non abbia provato che la superficie fosse inferiore a quella considerata dal Comune e che non esistesse una dichiarazione della società di non volersi avvalere del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

La Corte, a seguito di ricorso della società, ha ritenuto – circa la corretta estensione della superficie tassabile – che la tariffa applicata dall’ente locale non può ritenersi legittima dopo l’annullamento delle relative delibere da parte del giudice amministrativo.

La Tarsu è corrisposta sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare ex art. 64, co1, del D. lgs n. 507/1993; i soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune, entro il mese di gennaio dell’anno successivo all’occupazione o detenzione, una dichiarazione unica dei locali e delle aree tassabili. Successivamente alla denuncia presentata, l’ente locale può procedere alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dal contribuente ed eseguire l’iscrizione a ruolo.

Infatti se il regime tariffario viene annullato da quest’ultimo, il giudice tributario non può limitarsi al mero annullamento dell’avviso ma deve applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario (atteso che il contribuente è obbligato a pagare la Tarsu), trovando applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma 1, ultimo. periodo, D. lgs n. 507/1993, la tariffa vigente in precedenza e, atteso che tale tariffa regola la materia in modo autonomo, la stessa non può avere un effetto caducante sulle delibere (non impugnate) per gli anni successivi (cfr. Cass. n. 14039/2019; n. 28675/2018).

Infatti l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale per un’annualità precedente non può annullare le delibere degli anni successivi, in quanto ogni delibera tariffaria disciplina la materia in modo autonomo rispetto alla precedente ed anche perché deve escludersi sia l’efficacia del giudicato esterno che il dovere del giudice tributario di disapplicare l’atto in base a tale presupposto.

Pertanto i giudici, accogliendo parzialmente il ricorso, hanno annullato l’avviso di accertamento imponendo al Comune di rideterminare la tariffa riguardante la Tarsu solo per gli anni d’imposta 2008 e 2009.

 

 

Se la delibera delle tariffe TARSU viene annullata dal Giudice Amministrativo…

sentenza giudice amministrativoSe il regime tariffario viene annullato dal giudice amministrativo, il giudice tributario, atteso l’effetto vincolante della decisione, non può solo annullare l’avviso ma deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario, atteso che il contribuente non è liberato dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma primo, ultimo periodo, del D.lgs. n. 507 citato, la tariffa precedentemente vigente.

L’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto sulla base di tale presupposto (Cass. n. 19202/2022; cfr. Cass. 14039/2019).

La delibera TARSU annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento.

Tale conclusione non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere TARSU successive, dal momento che questa stessa ripetitività costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno (Cass. n. 7186/2021; TAR Sicilia n. 130/2011)

Ai fini dell’applicazione della Tarsu, i comuni sono tenuti ad  adottare un apposito regolamento che deve contenere “la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria”, precisando altresì (comma 2, lett. c) che ai fini dell’articolazione delle categorie e sottocategorie si tiene conto “in via di massima” di varie tipologie di destinazione degli immobili, tra le quali non vi sarebbe distinzione tra tipologie di attività ricettive, rientranti negli  esercizi alberghieri.

L’applicazione della tariffa ai fini TARSU è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, atteso che con l’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993, è stato conferito  agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile (Cass. n. 5358/2020).

Sussiste un obbligo di motivazione delle delibere tariffarie, nonché la legittimità delle tariffe per gli alberghi, deliberate dai comuni per il pagamento della tassa rifiuti (Tarsu), e  della delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni (T.A.R. Lazio ord. n. 1977/2018).

In caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi é valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto. Inoltre tale notifica non è inesistente ma nulla (Cass. n. 9567/2020).

 

I poteri del Giudice Tributario

La giurisprudenza di merito ha ritenuto dal canto suo che il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, può disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale che fissa le tariffe della TARSU, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E. (Cass. sentenza n. 1952/2019). Tale potere di disapplicazione del giudice tributario ex. art. 7, del D. Lgs. 546/92, non è inibito dal fatto che le delibere tariffarie siano divenute inoppugnabili per inutile decorso del termine di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (CTR Calabria n. 1156/2020).

 

a cura di Enzo Di Giacomo

Sabato 9 Luglio 2022