La "contabilità in nero" è costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore e rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, laddove nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria.
In tale categoria rientra anche il CD Rom reperito in sede di verifica, a cui spetta la valenza di prova presuntiva qualificata, perché documentazione extracontabile proveniente dallo stesso imprenditore, con valore, in sostanza, di “confessione” stragiudiziale.
Il caso: il CD Rom coi dati del gasolio acquistato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12993 del 26/04/2022 (già anticipata qui), ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di valenza probatoria della documentazione extracontabile.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA 2004.
Le riprese traevano origine da un PVC e tenevano tra l'altro conto di un CD Rom reperito in sede di verifica presso la società intitolato "Gasolio 2002/2003/2004", contenente documentazione extracontabile