Indagini bancarie e conti dei terzi

Vediamo come vengono svolte le indagini finanziarie su conti intestati a terzi (conti non afferenti al contribuente accertato) e quali sono i principali orientamenti della Cassazione su questa modalità di verifica fiscale…

Non è infrequente che le indagini finanziarie vengano attivate su conti intestati a soggetti terzi rispetto a quello nei cui confronti è condotta l’istruttoria.

Sul punto, possono individuarsi due principali orientamenti della Corte di Cassazione in merito all’attribuibilità delle movimentazioni avvenute su conti di terzi.

Secondo il primo, indubbiamente meno garantista, la qualifica di socio o amministratore di società di persone o di capitali a ristretta base familiare sarebbe sufficiente ad estendere gli esiti dell’indagine bancaria, in quanto la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci (cd. immedesimazione).

Lo stesso si afferma in tema di rapporti tra coniugi o altri familiari, perché l’intestazione del conto al coniuge è un «espediente normale […] quando il contribuente sia soggetto a verifiche fiscali»[1].

In quest’ottica, non è sufficiente ad escludere l’operatività della disposizione il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.

Si tratta, com’è stato rilevato[2], di un indirizzo che si inserisce nel contesto di una previsione già particolarmente “invasiva” e che travalica i limiti di proporzionalità e ragionevolezza.

Esso inoltre contrasta con la prassi della stessa Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 32/E/2006 cit. (§ 5.2), aveva sottolineato l’esigenza che fosse l’ufficio accertatore a dimostrare la reale titolarità dei rapporti e delle operazioni.

In altre pronunce è stato, invece, affermato che l’Amministrazione dovrebbe provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione[3] o comunque la sostanziale riferibilità al contribuente dei conti intestati esclusivamente a terzi o di singoli dati o elementi di essi.

In base a questo secondo orientamento giurisprudenziale sarebbe quindi necessario, al fine di legittimare l’estensione delle indagini bancarie ai terzi (familiari del contribuente e amministratori o soci della società) che sia provata l’imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti.

indagini bancarie conto terziTra le pronunce che aderiscono a quest’indirizzo “garantista” vi è Cassazione 25.11.2020, n. 26768, nella cui motivazione si legge che:

«solo se vi è la dimostrazione della concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie trova applicazione l’articolo 32, comma 1, n. 2 e 7, D.P.R. 600/1973, […] il giudice di appello, dunque, consentendo l’utilizzazione a fini probatori delle movimentazioni dei conti correnti di società terze, per accertare maggiori redditi societari, senza valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti delle diverse società, è incorso in violazione di legge ed ha omesso di esaminare tale fatto decisivo»[4].

Come affermava la risalente ordinanza n. 14.11.2008, n. 27186, il fatto che alcune persone vicine all’imprenditore possano essere considerate “sospette” non consente, di per sé, di superare il dato formale e di far assurgere la fittizia intestazione dei conti a regola di comune esperienza rispondente al canone dell’id quod plerumque accidit.

Ultima pronuncia in ordine di tempo sulla specifica questione è l’ordinanza Sez. V, 14.6.2022, n. 19072, nella quale vi è la seguente distinzione:

  1. per i conti formalmente intestati a terzi (nella fattispecie: il fratello), l’ufficio che voglia avvalersi della presunzione legale deve fornire previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate)[5], che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente;
     
  2. se i conti sono cointestati (nella fattispecie, con compagna e genitori), la presunzione ex art. 32 n. 2) opera senz’altro[6].

 

 [N.d.R.: quanto riportato qui sopra  rappresenta l’introduzione all’importante tema delle Indagini Finanziarie la cui trattazione integrale è contenuta nel n. 4 del Magazine Diellepì, predisposto ad uso interno dallo Studio Deotto Lovecchio & Partners (del quale anche tu puoi far parte se vuoi! Vedi apposita pagina)
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NOTE

[1] V. in motivazione Cass. Sez. V, 21.10.2020, n. 22903, con citazione di precedenti. V. anche Cass. Sez. VI-V, 27.4.2021, n. 24208, con nota di A. Borgoglio, e Sez. V, 30.1.2019, ord. n. 2594.

[2] P. Antonini – A. Pantanella, Accertamento bancario: automatismo dell’imputazione delle operazioni sui conti della compagine sociale?, in Corr. trib., 2020, p. 1064, a commento di Cass. Sez. V, 22.09.2020, n. 19774.

[3] Alcune pronunce richiamano l’art. 37 comma 3 del D.P.R. n. 600/73, giusta il quale «[…] sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore».

Così Sez. VI-V, 2.7.2013, ord. n. 16575. All’art. 37 co. 3 D.P.R. n. 600/73 fa riferimento anche Cass. Sez. V, 7.12.2020, ord. n. 27982.

[4] V. anche Cass. Sez. V, 29.1.2019, n. 2386.

[5] Come l’“incapienza” reddituale del titolare formale del conto o, ciò che (cfr. fine § 3) sembra condizione sufficiente per l’imputazione, la presenza di una delega in favore del contribuente.

[6] «All’uopo occorre che venga indicata e dimostrata dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (Cass. 25/06/2020, n. 12598)».

 

A cura di Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners

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Martedì 26 luglio 2022