Proponiamo una guida alla fatturazione degli avvocati che presenta, talvolta, delle peculiarità non riscontrabili nella fatturazione degli altri professionisti; pensiamo alla gestione delle spese anticipate, alle spese generali di studio o al gratuito patrocinio…
Guida alla fatturazione degli Avvocati – indice degli argomenti:
- L’iscrizione all’albo professionale e la partita IVA
- Le norme fiscali sulle fatture
- Altre norme sulle fatture
- Il patrocinio gratuito, la fatturazione e la compensazione
- Gratuito patrocinio e distrazione delle spese
- La fattura del legale di parte vittoriosa
- La fattura dell’avvocato contro più soggetti
- L’imposta di bollo sulle fatture
- La fatturazione elettronica
- Allegato A – Fattura o parcella di patrocinio gratuito
- Allegato B – Prospetto trattamento tributario compensi e rimborso spese legali e giudiziali
- Allegato C – Tabella regime fiscale degli onorari e spese a carico della parte soccombente
L’iscrizione all’albo professionale e la partita IVA
L’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2016, n. 47, dispone cheil consiglio dell’ordine circondariale verifichi ogni tre anni, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’albo, la predetta verifica non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’albo.
Quindi, prosegue stabilendo che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
- è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale, o in associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato, ovvero in condivisione con altri avvocati;
- è titolare di un indirizzo di PEC, comunicato al consiglio dell’Ordine;
- ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante dall’esercizio della professione (art. 12, comma 1, della legge).
In sostanza, l’avvocato iscritto all’albo deve dotarsi di partita IVA.
Le norme fiscali sulle fatture
Prima di procedere a esaminare il contenuto delle fatture degli avvocati, ritengo opportuno rispolverare alcune disposizioni che si collegano anche indirettamente alle stesse.
Momento di emissione della fattura
L’emissione della fattura (o parcella) dell’avvocato, così come quella di ogni professionista, è regolata dall’art. 6, comma 3, della L. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone che le prestazioni di servizi, tra cui rientrano quelle professionali, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Quando le fatture sono emesse a seguito di un contratto di durata, la fattura è emessa periodicamente, sempre a fronte del pagamento del compenso.
Secondo la Corte di Cassazione:
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Sez. I, sentenza del 3 agosto 2007, n. 17059:
nella fattispecie, la S.C. ha stabilito che gli onorari devono essere liquidati secondo la tariffa vigente al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall’incarico, secondo un’unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio di merito.
Pertanto, gli onorari devono utilizzare le tariffe vigenti all’epoca della pronuncia che li definisce, senza seguire le modificazioni tariffarie successive a tali momenti;
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Sez. V, sentenza dell’11 agosto 2016, n. 16969:
ai fini delle imposte sul reddito, il compenso e la relativa spesa dell’avvocato si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti, quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale;
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e Sez. V, sentenza del 26 settembre 2019, n. 24003 (Anche se relativo al reddito d’impresa, il principio della Cassazione è valutabile, per quanto ci riguarda, anche dall’avvocato):
in virtù della regola della post numerazione, la prestazione professionale dell’avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio. Pertanto, la relativa spesa deve essere imputata (per l’impresa) non all’esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata ultimata in ciascun grado di giudizio, con l’emanazione della pronuncia conclusiva, ovvero al momento della pronunzia che chiude ciascun grado.
Contenuto della fattura
La fattura deve contenere i seguenti elementi (Art. 21, del detto D.P.R. n. 633/1972):
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- nome e cognome dell’avvocato, ovvero la denominazione o ragione sociale della STP, o della associazione tra professionisti, la resi