Bonus carburante 200 euro ai dipendenti

L’esenzione Irpef sui buoni carburante fino a 200 euro prevista in favore dei lavoratori dipendenti presenta alcune caratteristiche uniche nel genere dei fringe benefits. Facciamo chiarezza…

Con l’articolo 2 del D.L.  n. 21/2022 è stato introdotta per il periodo d’imposta 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

 

Bonus carburante: le indicazioni del Fisco

bonus carburante dipendentiCon la circolare n. 27 del 14 luglio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento, fornendo alcune indicazioni.

 

Ambito oggettivo

Iniziando l’analisi dall’ambito oggettivo, secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, e quindi non solo per i classici rifornimenti di carburante.

L’esenzione in esame trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

 

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda i soggetti erogatori, secondo l’Agenzia il termine “datori di lavoro privati” va inteso riferito ai datori di lavoro che operano nel settore privato, individuato nella circolare n. 28/2016.

Ciò significa, tra le altre cose, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, semprechè dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi.

Passando adesso ai soggetti beneficiari, si nota come la norma non effettui distinzioni (fa un riferimento generico ai “lavoratori dipendenti”), e nemmeno ponga limiti reddituali per l’ammissione al beneficio.

Una notazione interessante attiene alla circostanza – unica quando si parla di welfare aziendale – che i buoni in esame possono essere corrisposti subito, chiaramente nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali: tale affermazione si evince dal fatto che la norma fa rinvio al solo comma 3 dell’art. 51 del TUIR e non all’intero articolo 51.

Eccezione invece nel caso in cui tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, poiché in tal caso la corresponsione deve invece avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)” (cfr. circolare n. 28/2016).

 

Aspetti fiscali del bonus

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia conferma che non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del TUIR, il costo dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (ex art. 95 del TUIR).

Altra peculiarità di questa operazione attiene il profilo del reddito da lavoro dipendente, in quanto il bonus in oggetto si somma (e non ne fa parte, quindi) a quella generale già prevista dal medesimo comma 3 che prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro).

In altre parole, i fringe benefits a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Un esempio è contenuto nella stessa circolare.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.

Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 20 luglio 2022