L’esdebitazione nella crisi da sovraindebitamento del consumatore o del debitore persegue lo stesso obiettivo che consente all’imprenditore, per il quale è in atto la procedura concorsuale, di poter chiudere il passato versando una parte della mole di debito che l’impresa aveva contratto.
Esdebitazione e debitore incapiente – Argomenti trattati:
- Condizioni per beneficiare dell’edebitazione
- La revoca del provvedimento di esdebitazione
- Il debitore incapiente
- L’esdebitazione e le procedure previste nella crisi da sovraindebitamento
- Allegato A – L’esdebitazione in sintesi
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Condizioni per beneficiare dell’esdebitazione
L’art. 14-terdecies, della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (di seguito l’annotazione dell’articolo è indicativo anche di questa Legge), tratta dell’esdebitazione.
Si tratta di quella procedura che consente al debitore (per il quale è stata seguita la procedura dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 11) o al consumatore (per il quale è stata portata a termine la procedura del piano del consumatore nella crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 12-bis) di potersi liberare del fardello dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, di poter decollare nuovamente nella vita economica, di veder cancellare la propria figura dal SIC (Sistema d’Informazioni Creditizie), gestita da CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria).
Le condizioni perché il debitore o il consumatore possa usufruire dell’esdebitazione sono le seguenti (Art. 14-terdecies):
- abbia collaborato al regolare e proficuo svolgimento della procedura, procurando tutte le informazioni e la documentazione necessarie, nonché impegnandosi per l’efficace svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo differito o contribuito a procrastinare lo svolgimento della procedura;
- non abbia usufruito di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal successivo art. 16 (Sanzioni previste per il sovraindebitato che non abbia collaborato lealmente alla procedura);
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all’art. 14-undecies (i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa), un’attività produttiva di reddito confacente alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rinunciato, senza motivata causa, a offerte di impiego;
- siano stati rimborsati, almeno in parte, i creditori aventi titolo e causa precedenti al decreto di apertura della liquidazione.
Al contrario, i sovraindebitati non sono ammessi all’esdebitazione:
- quando il loro sovraindebitamento è da attribuire ad un ricorso al credito colposo ed esagerato, rispetto alle loro disponibilità patrimoniali;
- quando gli stessi, nei cinque anni anteriori all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, hanno posto in essere atti a danno dei creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero falsificazioni di titoli di prelazione, con l’obiettivo di agevolare alcuni creditori a danno di altri.
Inoltre, l’esdebitazione non può attuarsi per i debiti:
- discendenti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- provenienti da risarcimento di danni per fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- fiscali che, sebbene abbiano origine prima del decreto di apertura delle procedure da sovraindebitamento, sono stati oggetto, in seguito, di accertamento a ca