In alternativa all’accordo di composizione e al piano del consumatore, rispettivamente nella crisi da sovraindebitamento per i debitori e per i consumatori il sovra indebitato può inoltrare domanda di conversione in procedura di liquidazione del patrimonio.
In questo scritto, si intende approfondire la liquidazione del patrimonio, come alternativa all’accordo e al piano del consumatore.
Debitore in crisi da sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio
Il debitore, in crisi da sovraindebitamento, qualora non rientri nelle ipotesi di cui all’art. 7, della L. n. 3/2012 (di seguito, l’annotazione del solo articolo è indicativo di questa Legge), e per il quale non ricorrono le seguenti condizioni di inammissibilità (Art. 7, comma 2):
- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
può avanzare la domanda di liquidare tutti i suoi beni (Art. 14-ter).
Questi gli argomenti qui trattati:
- Alcuni decreti della giurisprudenza di merito sulla crisi da sovraiondebitamento
- Conversione della procedura di composizione in liquidazione
- Decreto di apertura della liquidazione
- Inventario ed elenco dei creditori
- Domanda di partecipazione alla liquidazione
- Formazione del passivo
- Liquidazione
- Azioni del liquidatore
- Beni e crediti sopravvenuti e creditori posteriori
- Allegato A – Cronoprogramma della procedura di liquidazione del patrimonio nella crisi da sovraindebitamento
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Alcuni decreti della giurisprudenza di merito sulla crisi da sovraiondebitamento
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Tribunale di Milano, sez. II, decreto del 3 giugno 2021
Ha riconosciuto la facoltà del socio illimitatamente responsabile (nella specie di SAS), fallibile in estensione alla società (Art. 147, del D. 16 marzo 1942, n. 267) di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, ma anche di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio;
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Tribunale di Mantova, sez. fall., decreto del 31 maggio 2021
Ha ritenuto applicabile la liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato alla disciplina sulle procedure familiari, prevista dall’ 7-bis, della L. n. 3/2012 (Agli accordi di composizione e al piano del consumatore);
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Tribunale di Udine, sez. II, decreto del 18 maggio 2021
Ha respinto l’istanza di trattazione unica di più congiunti per accedere alla liquidazione del patrimonio, considerato che l’istituto della procedura familiare si riferisce letteralmente alla sole procedure di composizione della crisi (Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore), non a quella di liquidazione dei beni che, invece, è alternativa alle prime;
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Tribunale di Verona, sez. II, decreto del 12 maggio 2021
Ha ritenuto, invece, possibile, in caso di diversa residenza dei plurimi sovraindebitati appartenenti alla stessa famiglia non conviventi ma il cui sovraindebitamento abbia un’origine comune, presentare un’unica istanza di liquidazione dinnanzi ad uno qualsiasi dei giudici che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, n. 3/12, sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola liquidazione;
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Tribunale di Busto Arsizio, decreto del 18 marzo 2021
Ha ammesso alla procedura di liquidazione il ricorso unitario e coordinato di due coniugi, ritenendo possibile l’unitarietà della procedura, quando vi sia sostanziale equivalenza dei patrimoni da liquidare e solidarietà di entrambi i coniugi rispetto a gran parte dell’esposizione debitoria, ferme restando la formazione di due distinte masse attive e passive, nonché la necessità di indagare riguardo al compimento di atti di frode ed alle cause del sovraindebitamento per ciascuno dei coniugi;
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Tribunale di Salerno, decreto del 24 luglio 2020
Ha ritenuto che il consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale ente pubblico economico, non essendo assoggettabile a fallimento, può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento della liquidazione dei beni, anche in considerazione del fatto che non persegue fine di lucro.
Detta domanda è presentata al Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore (Titolare anche di reddito d’impresa), ovvero della residenza del consumatore (Soggetto non titolare di reddito d’impresa), corredata della seguente documentazione (Art. 9, commi 2 e 3):
- l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme loro dovute;
- l’elenco di tutti i beni del debitore;
- l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l’attestazione sulla fattibilità del piano;
- l’indicazione della composizione del nucleo familiare, con il certificato dello stato di famiglia;
- l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, insieme alla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale (soltanto quando il debitore esercita attività d’impresa);
- l’inventario di tutti i beni del debitore, con l’indicazione particolareggiata sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che, a sua volta, deve precisare:
- le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e atten
- le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;