Il credito d’imposta per le imprese non energivore

Dato l’aumento dei costi dell’energia in questa prima parte del 2022 è disponibile un credito d’imposta del 12% per i consumi del secondo trimestre a favore delle imprese non energivore. Vediamo come accedere al beneficio…

A fronte dell’aumento del costo dell’energia elettrica il legislatore ha concesso delle agevolazioni rivolte alle imprese energivore, nella forma di crediti d’imposta, con l’obiettivo di ristorare, almeno in parte, il costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica.

L’attenzione del Governo si è anche concentrata sulle imprese cosiddette “non energivore”.

 

Credito d’imposta per imprese non energivore

credito imposta imprese non energivoreTramite l’articolo 3, comma 1, del D.L. 21/2022 ha infatti stabilito un credito d’imposta pari al 12% per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.

Al fine di distinguere tra imprese energivore e non è necessario fare riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21.12.2017.

Il credito può essere usufruito da parte delle imprese che dimostrino che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

[NdR: il DL 21/2022 di cui si parla in questo intervento è stato convertito, senza rilevanti modifiche in merito a questo credito d’imposta, nella Legge 20 maggio 2022 n. 51, pubblicata in G.U. 117 del 20/5/2022]

 

Calcolo del costo dell’energia

La circolare n. 13/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che per determinare correttamente il costo medio per kWh della componente energia elettrica (l’importo che in fattura si trova sotto la voce “spesa per la materia energia”) occorre considerare queste voci:

Costo medio per kWh =

+ costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete)[1]

+ dispacciamento e commercializzazione (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);

–   ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura che non si riferisca alla componente energetica (spese di trasporto, coperture finanziarie sugli acquisti di energia, imposte inerenti alla componente energia)

 

Dal risultato così ottenuto, è necessario scorporare anche i sussidi, vale a dire ogni beneficio economico fiscale e non, conseguito dall’impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

Nello specifico si tratta di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica.

Per le imprese nate dopo l’1.1.2019 e quindi prive dei dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia elettrica nel primo trimestre 2019, il costo medio va calcolato in questo modo:

Costo medio per kWh (per imprese costituite dopo il 01.01.2019) = 69,26 euro/MWh

+ valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN). Per il primo trimestre 2019 l’importo è di 59,46 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME)

+ valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD). Per il primo trimestre 2019 l’importo è di 9,80 euro/MWh (Fonte ARERA)

 

La misura del credito d’imposta e altre caratteristiche

Come sopra anticipato, l’importo del credito d’imposta viene calcolato nella misura del 12% degli importi spesi per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1.4.2022 – 30.6.2022.

Per essere sostenuta, la spesa deve soddisfare i requisiti dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir ed occorre essere in possesso della fattura di acquisto.

In base a quanto stabilito dal comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022, al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro valido per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L.388/2000).

Inoltre, come previsto per le altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

È possibile anche beneficiare di questa agevolazione insieme ad altre, in modo cumulativo, avendo però attenzione a non superare il costo sostenuto.

È possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, entro il 31.12.2022 (risoluzione 18/E/2022).

Mentre la data entro cui utilizzare il credito è nota (31 dicembre) non è invece chiaro il momento dal quale è possibile utilizzarlo.

In assenza di chiarimenti, si ritiene corretto utilizzare il credito dal momento in cui lo stesso è maturato.

Per concludere, è utile sottolineare il fatto che, come previsto per i bonus edilizi, è possibile cedere il credito d’imposta fino a tre volte ma solo per l’intero importo, dove la seconda e la terza cessione devono essere fatte solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

 

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***

NOTA

[1] L’Agenzia ha inoltre precisato che ai fini del calcolo rilevano anche i costi della componente energia sostenuti per contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, anche se non previsto dalla norma in modo esplicito e senza distinzione a seconda che il prezzo della materia energia sia variabile o fisso.

 

A cura di Alberto De Stefani

Venerdì 10 giugno 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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