Bonus energia: credito d’imposta, a favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica

di Federico Gavioli

Pubblicato il 7 aprile 2022

È previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

decreto ucraina energiaIl cd. decreto Ucraina, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022 n. 67, riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo  Economico – MISE – del 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il riconoscimento di tale contributo è subordinato alla condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Decreto Ucraina: le imprese beneficiarie del bonus energia

Le imprese beneficiarie sono, dunque, quelle diverse dalle imprese c.d. “energivore”, identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

Quest’ultime sono beneficiarie di un distinto credito di imposta, già istituito:

  • dall’articolo 14, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
     
  • confermato, con alcune modificazioni, dall’artic