Nel caso di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, il gestore delle strutture ricettive non risponde del reato di peculato.
La figura del gestore della struttura ricettiva non riveste più la qualifica di incaricato del denaro pubblico ossia quella di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell’imposta ossia soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, restando tuttavia gli oneri come agente contabile.
Imposta di soggiorno: normativa
Si evidenzia preliminarmente la modifica normativa di cui al comma 1 ter dell’art. 4 del d lgs n. 23/2011, contenuto nell’art. 180, comma 3, del dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, il quale recita:
“il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno ex dl n. 78/2010 (art. 14), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché dei successivi adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale…..”,
applicabile anche ai casi verificatesi prima del 19 maggio, (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 34/2020)
In base a questo intervento del legislatore risulta modificato il rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, trasformandosi da rapporto di servizio per la riscossione dell’imposta in esame a rapporto tributario in cui il gestore ha il ruolo di “responsabile di imposta”, pur restando l’ospite della struttura il principale soggetto passivo.
Atteso che l’imposta di soggiorno è stata istituita per i comuni, unioni di comuni e i comuni rientranti tra le località turistiche dall’art. 4 del d.lgs.n. 23/2021 e che poi è stata estesa anche alle c.d. “locazioni brevi” (art. 4 , comma 5 ter, del d.l., n. 50/2017), il legislatore ha introdotto la previsione della solidarietà tributaria proprio al fine di garantire l’integrità dei flussi tributari attraverso l’effettivo pagamento del tributo, qualificando in modo espresso il gestore della struttura ricettiva come “responsabile d’imposta”, e richiamando sotto l’ambito sanzionatorio il d lgs n, 471/1997, per i fatti successivi all’entrata in vigore del citato art. 180 del dl n. 34/2020.
E’ bene ricordare che le fattispecie riconducibili alla riscossione dell’imposta di soggiorno rientrano nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie in virtù del disposto dell’art. 2 d lgs n. 246/1992 che prevede la second