Cessione dei bonus edilizi solo per il settore bancario

Come è noto, il mercato dei bonus edilizi è saturo e questo rischia di bloccare nuovi interventi di ristrutturazione. Il problema è che le banche non riescono a smaltire la mole di crediti acquistati.
Non si capisce per quale motivo i soggetti vigilati (SGR, SICAV SICAF e SIM) non appartenenti a gruppi bancari non possano acquistare tali crediti fiscali.

cessione bonus ediliziLe continue modifiche normative, ma soprattutto le limitazioni alle cessioni dei crediti originati dai bonus nell’edilizia, stanno mettendo in difficoltà tutti gli operatori.

I numerosi interventi del legislatore, finalizzati all’introduzione di disposizioni in grado di contrastare le frodi, hanno quasi “paralizzato” il mercato delle cessioni.

 

I bonus edilizi hanno ingolfato il settore bancario

L’enorme mole di crediti acquistati dal sistema bancario non trova più “sfogo”.

Infatti, a parte l’ultima modifica normativa, che consente alle banche di effettuare una quarta cessione a qualsiasi soggetto, purché correntista, e prevista dal c.d. decreto energia, sarà necessario prestare la massima attenzione nella determinazione delle imposte compensabili con i crediti.

 

Attenzione alla perdita dei crediti fiscali!

I crediti non utilizzati in compensazione nell’anno di competenza, non saranno più utilizzabili, e si tradurranno in una “perdita secca” per il sistema creditizio.

Lo prevede espressamente, l’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

 

Cessione dei bonus edilizi: alcune scelte non sono coerenti

Si è posto però il problema delle ragioni per cui il legislatore abbia escluso tra i soggetti “vigilati” che possono acquistare i predetti crediti le SGR, le Sim, Sicav e Sicaf.

Le motivazioni di tale scelta restrittiva non sono note, anche se un’interpretazione del Ministero dell’Economia e finanze ha mostrato un’apertura in tal senso.

In base alla disciplina attualmente in vigore, dopo la prima cessione dei crediti, la seconda e la terza possono essere effettuate esclusivamente nei confronti di banche, società appartenenti ai gruppi bancari, altri intermediari finanziari e gruppi assicurativi operanti in Italia.

Sono invece esclusi dalla possibilità di acquistare i predetti crediti gli altri soggetti, anche se affidabili, in quanto vigilati dalla Banca d’Italia.

Il tema, come detto, è stato affrontato nel corso di una risposta all’interrogazione parlamentare n. 5 – 07901.

La risposta fornita dal MEF ha di fatto ampliato i soggetti qualificati che possono acquistare i crediti.

Attualmente – ha spiegato il ministero dell’Economia – le norme sulla cessione dei crediti fiscali consentono le “ulteriori cessioni” di tali crediti, tra gli altri, anche nei confronti di soggetti appartenenti a un gruppo bancario di cui all’articolo 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, Sim, Sicav e Sicaf”.

Tuttavia, il chiarimento presenta dei limiti, in quanto l’estensione della possibilità di acquistare i crediti da parte dei predetti soggetti è circoscritta ai soli casi in cui gli stessi facciano parte di un gruppo bancario.

Se le predette società si pongono al di fuori del perimetro bancario, l’estensione non sarà applicabile.

Restano così fuori numerosi operatori vigilati dalla Banca d’Italia, extra gruppo, che offrono garanzie di correttezza.

In questo caso, non è possibile un’estensione in via interpretativa, ma è necessaria una modifica della norma.

Deve poi considerarsi che gli effetti dell’interpretazione del MEF sono di scarso rilievo.

In molti casi le predette società sono caratterizzate per l’ammontare relativamente modesto delle imposte da versare anche perché impiegano un numero limitato di dipendenti.

Ben difficilmente ne trarranno beneficio i plafond ridotti di acquisto del sistema creditizio.

 

Come riaprire il mercato dei bonus edilizi?

Per dare un nuovo impulso al “mercato” dei crediti sarà necessario modificare la disposizione che impedisce i trasferimenti parziali in vigore dal 1° maggio prossimo.

Si tratta dell’art. 119, comma 1 – quater del D.L. n. 34/2020.

Questa limitazione di fatto restringe di molto la platea dei soggetti interessati alla quarta cessione, cioè i correntisti della banca cedente.

Si consideri ad esempio il caso in cui una banca abbia acquistato un credito ammontante complessivamente a 10.000 euro.

Se il correntista deve pagare imposte per un ammontare notevolmente inferiore, ad esempio 1.000 euro, non sarà disposto ad acquistare l’intero credito.

Se, invece, la banca avesse la possibilità di effettuare una cessione parziale, sarebbe possibile arrivare all’obiettivo di decongestionare le banche con riferimento all’enorme mole di crediti acquistati.

 

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A cura di Nicola Forte

Venerdì 29 Aprile 2022