Ultime novità sui bonus edili: quarta cessione ai correntisti e proroga opzioni

di Devis Nucibella

Pubblicato il 27 aprile 2022

La legge di conversione del c.d. “Decreto Energia” ha apportato importanti novità per la circolazione dei crediti da bonus edili. Ad esempio è stata prevista la quarta cessione libera ai correntisti e la proroga delle opzioni al 15.10.2022 per le imprese.

Cessione dei bonus edili

novità bonus ediliCome noto la Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. n. 4/2022, cd. Decreto “Sostegni-ter”, aveva apportato nuove modifiche all’ormai noto art. 121 del D.L. n. 34/2020, disciplinante l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura in ambito di crediti edilizi.

In particolare la Legge 25/2022:

  • aveva confermato la possibilità di effettuare una prima cessione libera;
     
  • e, successivamente, due cessioni ulteriori, ma esclusivamente in ambiente “controllato”, vale a dire, generalmente, verso intermediari finanziari, banche e assicurazioni.

In sostanza un soggetto, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (sia detrazioni ordinarie relative ai bonus “minori”, sia maxi detrazione 110%) può optare per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura) anticipato dal fornitore, il quale può scegliere di cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
     
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

senza facoltà di successiva cessione.

La norma, tuttavia, prevede una deroga a tale divieto e dispone che il credito potrà successivamente essere oggetto di due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a favore di specifici soggetti operanti in ambiente “controllato” secondo le disposizioni del TUB, vale a dire istituti bancari, società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni.

TIPOLOGIE DI CESSIONARI AMMESSI

Come sopra illustrato, i beneficiari dell’agevolazione o i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, possono cedere una sola volta il credito a qualsiasi soggetto, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari: in questa prima cessione la norma non pone quindi vincoli in merito alla natura del soggetto cessionario che può essere una persona fisica, una società o un qualsiasi altro soggetto.

Tali cessionari, una volta acquisito il credito, possono:

  • utilizzarlo direttamente in compensazione, oppure
     
  • cederlo ulteriormente, ma solo a favore di:
     
    • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 10, TUB (D.Lgs. n. 385/1993);
       
    • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 6, TUB, ovvero
       
    • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

È, quindi, ammessa un’ulteriore cessione, ma sempre a favore degli specifici soggetti citati (in totale, quindi due cessioni oltre alla prima “libera”): in pratica, l’ultima cessione esercitabile sarà per forza di cose effettuata in ambito controllato, tra i soggetti vigilati sopra richiamati.

Si noti che, ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020, i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni (anche successiva alla prima) rimangono sempre obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Pertanto, vige l’obbligo di non procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono le fattispecie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2007:

  • all’art. 35, ovvero l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
     
  • all’art. 42, ovvero l’astensione dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto qualora non sia possibile operare un’adeguata verifica della clientela.

 

La Legge n. 25/2022 aveva inoltre previsto:

  • la proroga del termine per la trasmissione delle
    • comunicazioni di cessioni/sconto relative alle spese 2021;
    • rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
  • al 29 aprile 2022.

 

Bonus edili: le novità della Legge di conversione del Decreto Energia

Le due novità più importanti riguardanti la cessione dei bonus edili portate dalla legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”) riguardano la:

  • quarta cessione libera ai correntisti;
  • proroga delle opzioni al 15.10.2022 per le imprese.

 

Quarta cessione libera ai correntisti

Ora la legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”), con la finalità di aumentare la smobilitazione dei crediti da parte degli istituti finanziari, ha modificato l’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) prevedendo la possibilità di accedere ad una quarta cessione del credito da parte dei cessionari “qualificati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex