Cessione dei bonus edili
Come noto la Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. n. 4/2022, cd. Decreto “Sostegni-ter”, aveva apportato nuove modifiche all’ormai noto art. 121 del D.L. n. 34/2020, disciplinante l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura in ambito di crediti edilizi.
In particolare la Legge 25/2022:
- aveva confermato la possibilità di effettuare una prima cessione libera;
- e, successivamente, due cessioni ulteriori, ma esclusivamente in ambiente “controllato”, vale a dire, generalmente, verso intermediari finanziari, banche e assicurazioni.
In sostanza un soggetto, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (sia detrazioni ordinarie relative ai bonus “minori”, sia maxi detrazione 110%) può optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura) anticipato dal fornitore, il quale può scegliere di cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
senza facoltà di successiva cessione.
La norma, tuttavia, prevede una deroga a tale divieto e dispone che il credito potrà successivamente essere oggetto di due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a favore di specifici soggetti operanti in ambiente “controllato” secondo le disposizioni del TUB, vale a dire istituti bancari, società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni.
TIPOLOGIE DI CESSIONARI AMMESSI |
Come sopra illustrato, i beneficiari dell’agevolazione o i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, possono cedere una sola volta il credito a qualsiasi soggetto, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari: in questa prima cessione la norma non pone quindi vincoli in merito alla natura del soggetto cessionario che può essere una persona fisica, una società o un qualsiasi altro soggetto. Tali cessionari, una volta acquisito il credito, possono:
È, quindi, ammessa un’ulteriore cessione, ma sempre a favore degli specifici soggetti citati (in totale, quindi due cessioni oltre alla prima “libera”): in pratica, l’ultima cessione esercitabile sarà per forza di cose effettuata in ambito controllato, tra i soggetti vigilati sopra richiamati. Si noti che, ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020, i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni (anche successiva alla prima) rimangono sempre obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. Pertanto, vige l’obbligo di non procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono le fattispecie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2007:
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La Legge n. 25/2022 aveva inoltre previsto:
- la proroga del termine per la trasmissione delle
- comunicazioni di cessioni/sconto relative alle spese 2021;
- rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
- al 29 aprile 2022.
Bonus edili: le novità della Legge di conversione del Decreto Energia
Le due novità più importanti riguardanti la cessione dei bonus edili portate dalla legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”) riguardano la:
- quarta cessione libera ai correntisti;
- proroga delle opzioni al 15.10.2022 per le imprese.
Quarta cessione libera ai correntisti
Ora la legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”), con la finalità di aumentare la smobilitazione dei crediti da parte degli istituti finanziari, ha modificato l’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) prevedendo la possibilità di accedere ad una quarta cessione del credito da parte dei cessionari “qualificati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex