Pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica il decreto recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, c.d. “Decreto prezzi”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 15 aprile 2022, aggiorna i tetti massimi dei prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.
Vengono quindi aggiornati i limiti di costo già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20%, così da considerare i rincari delle materie prime e dell’inflazione.
Bonus edili: i vincoli imposti dal legislatore
Come noto, per i bonus edili e per la possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura (per il superbonus 110% anche in caso fruizione della detrazione tramite presentazione della dichiarazione dei redditi non direttamente dal contribuente) è previsto l’obbligo della attestazione, da parte del tecnico abilitato, della congruità delle spese sostenute.
Art. 119 D.L. 34/2020
Comma 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti (…), e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (…). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ndr.: DM 6/08/2020) sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative (…).
Comma 13-bis. L‘asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 (…).
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) (ndr.: DM 6/08/2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ndr.: DM MITE 14/02/2022).
I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto d