Il provvedimento, che entrerà in vigore il 15 aprile 2022, aggiorna i tetti massimi dei prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.
Vengono quindi aggiornati i limiti di costo già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20%, così da considerare i rincari delle materie prime e dell’inflazione.
Bonus edili: i vincoli imposti dal legislatore
Come noto, per i bonus edili e per la possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura (per il superbonus 110% anche in caso fruizione della detrazione tramite presentazione della dichiarazione dei redditi non direttamente dal contribuente) è previsto l’obbligo della attestazione, da parte del tecnico abilitato, della congruità delle spese sostenute.
Art. 119 D.L. 34/2020
Comma 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti (…), e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (…). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ndr.: DM 6/08/2020) sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative (…).
Comma 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 (…).
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) (ndr.: DM 6/08/2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ndr.: DM MITE 14/02/2022).
I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto d