Entro il 30 aprile 2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) l’assemblea dei soci di società di capitali è tenuta all’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2021.
Tale scadenza può essere prorogata nel maggior termine di 180 giorni soltanto qualora sia prevista dallo statuto, in presenza di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Termine approvazione bilancio: aspetti generali
L’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno per consentire ai soci di essere informati sull’andamento dell’attività sociale, il che avviene tramite la presentazione del bilancio d’esercizio, e ciò nell’ottica del più ampio diritto all’informazione che ai soci stessi deve essere riconosciuto.
In sintesi, il ritmo degli adempimenti che i diversi organi sociali sono obbligati a compiere per arrivare all’approvazione del bilancio, può essere riepilogato come segue, richiamando le apposite disposizioni del Codice Civile.
Adempimenti per l’approvazione del bilancio |
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Questi gli argomenti qui trattati:
- Approvazione nei termini ordinari
- La proroga
- Accertamento della sussistenza delle condizioni per usufruire della proroga
- Motivi del differimento
- Richiesta di proroga (non ancora accolta) del Cndcec
- Disposizioni per lo svolgimento
- Assemblea virtuale
- Indicazione in nota integrativa o relazione sulla gestione
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Come si può notare, tutti questi adempimenti, sotto il profilo temporale, dipendono a loro volta dalla data in cui è stata fissata, quindi preventivamente convocata, l’assemblea che deve deliberare o meno sull’approvazione del bilancio.
E questa data, come si può desumere dall’art. 2364 comma 2, codice civile, può dipendere da tre diversi elementi:
- può essere lo statuto a determinare la data di convocazione dell’assemblea di bilancio.
Questo caso, certamente, non ricorre con frequenza, poiché, in concreto, starebbe a significare una convocazione da effettuarsi entro un termine (ad esempio, novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) senz’altro più breve rispetto a quello previsto dalla norma come termine principale, vale a dire quello dei centoventi giorni, come visto sempre dalla data di chiusura dell’esercizio;
- in assenza della suddetta previsione statutaria, interviene la norma, con una disposizione generale ma derogabile, a dire che l’assemblea deve essere convocata entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’ esercizio;
- la convocazione può avvenire anche successivamente al predetto termine di centoventi giorni, ma non oltre centottanta dalla chiusura dell’esercizio.
Codice Civile |
Normativa Civilistica |
Art. 2364, c. 2 |
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Tornando alle disposizioni che regolano la convocazione dell’assemblea, si può proporre il seguente schema di sintesi.
Disposizioni per la convocazione dell’assemblea |
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1. Art. 2364, comma 2, primo periodo, parte prima |
Previsione statutaria |
Termine anticipato rispetto ai 120 giorni |
2. Art. 2364, comma 2, primo periodo, parte seconda |
Previsione legale generale |
Termine non eccedente i 120 giorni |
3. Art. 2364, comma 2, secondo periodo |
Previsione legale eccezionale |
Termine eccedente i 120 ma non i 180 giorni |
La scadenza in questione, normalmente pari al limite di legge, corrisponde, per esercizi solari e in condizioni normali, al 30 aprile dell’anno successivo a quello oggetto di approvazione.
Attenzione, però, al calendario, infatti è necessario considerare:
- l’art. 2963 c.c.: secondo il quale, qualora il termine risulti festivo, esso sl