L’intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza, per cui ilreddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione?
Il socio di una società di persone, che non definisce in adesione il proprio accertamento, può avvalersi della riduzione della pretesa impositiva, spettante alla società, che invece, ha definito la propria posizione con l’adesione?
Nel caso di accertamento con adesione perfezionato in capo alla società di persone, non c’è alcun obbligo di litisconsorzio necessario in quanto l’istituto deflativo cristallizza l’intera posizione di tutti i soggetti (società e soci) con riferimento al reddito definito.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: accertamento di maggior reddito di impresa di Sas e relativi soci
Il fisco ha accertato un maggior reddito di impresa nei confronti di una società in accomandita semplice ed imputato anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex articolo 5 del TUIR.
I soci hanno impugnato a loro volta gli atti di accertamento a loro rispettivamente notificati.
Il giudice di prima istanza, riuniti i procedimenti dei due soci, li ha accolti, poiché il reddito societario era divenuto definitivo per effetto della domanda di accertamento con adesione perfezionatasi in capo alla società, e tale reddito doveva essere considerato ai fini della sua attribuzione pro quota ai soci.
Il giudice del gravame, a seguito di appello dell’Agenzia, ha confermato tale statuizione.
Avverso tale decisione il fisco ha proposto ricorso in cassazione denunciando violazione delle regole del litisconsorzio necessario, non avendo partecipato al giudizio di merito la società di persone, il cui reddito societario era oggetto di contesa.
Pronuncia
Il ricorso in cassazione è stato ritenuto inammissibile dagli Ermellini, che hanno condannato il fisco ricorrente al pagamento delle spese processuali sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
In caso di avviso di accertamento notificato ad una società di persone (ad esempio una sas) il rico