L’utilizzabilità del credito da dichiarazione integrativa, anche in caso di riconoscimento di maggior credito da avviso bonario

E’ noto come, in caso di errori in dichiarazione dei redditi, sia possibile presentare dichiarazione integrativa a correzione.
In questo contributo ci soffermiamo sul caso in cui l’errore derivi da maggior credito e ci si chiede a partire da quando tale credito potrà essere utilizzato.
In particolare si esaminerà il caso del maggior credito da avviso bonario.

La correzione di dichiarazione errata: dichiarazione integrativa per errori a sfavore del contribuente

credito dichiarazione integrativaLa procedura con cui correggere una dichiarazione errata è, come sappiamo, quella di presentare una dichiarazione c.d. “integrativa”, che, nel caso in cui gli errori siano a sfavore del contribuente (ossia la dichiarazione originaria prevedeva un maggior debito o un minor credito), è gratuita e può essere presentata entro il 31/12 del V anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria, ovvero, entro i termini di decadenza dell’accertamento dell’anno di riferimento della dichiarazione.

 

Maggior credito da errore in dichiarazione: da quando può essere utilizzato?

Nel caso in cui da tale errore venga fuori un maggior credito, ci si chiede a partire da quanto esso possa essere utilizzato.

Al riguardo, occorre distinguere a seconda del momento in cui avviene la presentazione dell’integrativa.

In particolare:

  • Se presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno di imposta successivo:

    in tal caso il maggior credito può essere utilizzato già dal giorno successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
    E’ il caso di una integrativa di RedditiPF2021 (anno imposta 2020) presentata entro il 30/11/2022 da cui emerge un maggior credito.
    Sarà possibile utilizzare tale maggior credito immediatamente dopo la presentazione dell’integrativa e lo si potrà inserire come credito anno precedente nel modello RedditiPF2022;
     

  • Se presentata oltre tali termini:

    bisognerà riportare il maggior credito risultante nel quadro DI della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui si presenta l’integrativa e lo si potrà utilizzare “per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello in cui è stata presentata la stessa integrativa”.
    Invero occorrerà computare questo importo in diminuzione del saldo a debito (compensazione verticale), venendo così a crearsi una obbligata (dalla struttura della dichiarazione e dalle istruzioni, in particolare al quadro RX) quanto infondata compensazione verticale, in quanto non contemplata dalla norma di riferimento.
    Di fatto, quindi, solo l’eventuale eccedenza positiva risultante dal quadro RX può essere usata in compensazione orizzontale per i debiti d’imposta maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
    Se invece il maggior credito emerge da un’integrativa fatta per correggere errori contabili di competenza, la compensazione è fattibile già dal giorno successivo alla sua presentazione.

 

Correzione di errori di competenza: alcuni casi

Esemplificando il caso in cui l’integrativa non vada a correggere errori di competenza, pensiamo al caso dell’integrativa RedditiPF2020 (anno imposta 2019) trasmessa nel 2022.

Il maggior credito dovrà essere riportato nel quadro DI della dichiarazione RedditiPF2023, relativa all’anno di imposta 2022 ed essere utilizzato in compensazione a partire dall’ 01.01.2023.

Analogamente, nel caso dell’integrativa UnicoPF 2018 (anno imposta 2017) trasmessa nel 2022.

Il maggior credito dovrà essere riportato nel quadro DI della dichiarazione RedditiPF2023, relativa all’anno di imposta 2022 ed essere utilizzato in compensazione a partire dall’ 01.01.2023.

Quello che conta, dunque, è l’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, posto che il credito potrà essere utilizzato dall’1/1 dell’anno successivo (che sarà quello di presentazione della dichiarazione con il quadro DI).

Mentre quindi nel caso di correzione presentata entro il termine successivo, occorre presentare solo l’integrativa e utilizzare subito il credito, un minimo più complessa la gestione della correzione se ultrannuale, che comporta di fatto la presentazione di due dichiarazioni: una, integrativa di quella originaria, e l’altra, con il quadro DI, relativa all’anno di presentazione dell’integrativa.

Quanto sopra esposto si riferisce, lo ripetiamo, al caso di integrativa a favore presentata dal contribuente stesso che si accorge di errori commessi nella dichiarazione ordinaria.

 

Maggior credito confermato con avviso bonario

Cosa accade invece nel caso in cui il maggior credito è individuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e confermato mediante comunicazione (c.d. avviso bonario) della stessa?

Accade che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, l’Agenzia riscontri un maggior credito rispetto a quello dichiarato dal contribuente (a causa, tipicamente, di versamenti eseguiti ma non riportati nella dichiarazione).

In tal caso, invia una comunicazione, indicando il maggior credito riveniente dalla dichiarazione e richiedendo la sua conferma per poter essere utilizzato.

 

Utilizzo del maggior credito in compensazione: obbligo di presentazione dell’integrativa a favore

Se, tempo fa, la conferma poteva essere semplicemente data tramite CIVIS (il noto canale di assistenza on-line), nel 2016 l’Agenzia ha emanato una “nota interna”, mai ufficializzata all’esterno, con la quale ha disposto che i soggetti IVA (tralasciamo gli altri soggetti, ovvero i privati) che vogliono utilizzare in compensazione il maggior credito, dovranno presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, e:

  • se l’integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, liberamente utilizzarlo da subito;
     
  • invece, se l’integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il maggior credito risultante dovrà prima essere riportato nel quadro DI della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata presentata l’integrativa e utilizzato dall’1/1 dello stesso anno di presentazione del modello con il DI.

Come si vede, dunque, la modalità di conferma e utilizzo dipende dai tempi con cui viene comunicato l’avviso bonario, che, ricordiamo, non ha un termine perentorio, anche se molto spesso esso viene comunicato in tempi tali da permettere la presentazione dell’integrativa – a conferma – entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 17 marzo 2022