L’avviso bonario precluderebbe la presentazione della dichiarazione integrativa a favore.
E’ questa l’opinabile interpretazione di alcune Direzioni Provinciali che negano ai contribuenti la possibilità di rettificare il modello Unico, esponendo un minor debito o un maggior credito, a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità.
Tale impostazione non appare condivisibile in virtù di specifici riferimenti di prassi ed orientamenti giurisprudenziali che assumono legittima la correzione dei dichiarativi nonostante la notifica della comunicazione del controllo automatizzato.
La dichiarazione integrativa
Come noto, in tema di dichiarazione integrativa, il D.L. 22/10/2016, n. 193 è intervenuto sul testo dell’articolo 2 del D.P.R. 22/08/1998, n. 322, apportando delle modifiche sia al comma 8, sia al comma 8-bis.
La disposizione normativa disposta dal comma 8 prevede che:
“…Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni…”.
In particolare il Legislatore, al comma 8, ha:
- consentito la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme sul cd “ravvedimento operoso” anche a fronte della presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, cioè presentata per correggere errori od omissioni che avessero determinato l’indicazione, nella dichiarazione origin