I fondamentali del ravvedimento operoso

Vengono, in più occasioni, posti dei dubbi circa l’applicabilità delle penalità relative alla violazione dell’omesso o del ritardato versamento del tributo, specie nell’ipotesi in cui il contribuente intenda avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Alcuni chiarimenti in proposito…

Lineamenti della dichiarazione tributaria e del ravvedimento operoso del contribuente

Tralasciando datate teorie sulla natura negoziale[1] ovvero confessoria [2] della dichiarazione tributaria, è indubbio che la dichiarazione tributaria deve essere annoverata tra le dichiarazioni di scienza, ma è parimenti vero che essa esige un processo di assunzione e di qualificazione giuridica, operata direttamente dal contribuente, che quindi non si limita a riportare meri fatti.

In dottrina è stato efficacemente affermato che:

“la dichiarazione di imposta può definirsi come atto di denuncia della capacità contributiva intendendosi con ciò evidenziare il carattere valutativo che necessariamente inerisce ai fatti denunciati sotto il duplice profilo della loro qualificazione (giudizio sulla rilevanza giuridica) e della loro elaborazione sintetica (determinazione della base imponibile)” [3].

In ogni caso, si è dell’opinione che nell’attuale sistema impositivo la dichiarazione tributaria rappresenti l’atto attraverso il quale si portano obbligatoriamente a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dei successivi controlli e accertamenti, gli elementi e i criteri in base ai quali il contribuente ha proceduto all’autoliquidazione del tributo [4].

 

La dichiarazione, quindi, non assolve soltanto il compito di liquidare l’obbligazione tributaria, ma anche il ruolo di atto di collaborazione per facilitare la conoscenza dei presupposti di imposizione da parte dell’Amministrazione, ai fini degli eventuali e successivi controlli e accertamenti.

 

ravvedimento operosoOccorre comunque rilevare che al contribuente risulta data la possibilità, una volta presentata la dichiarazione, di porre in essere una serie di “rimedi”, tanto a suo favore che a suo sfavore, dei quali l’ufficio deve necessariamente tenere conto nell’attività di rettifica e accertamento.

Viene in sostanza data la possibilità al contribuente di prospettare successivamente all’Amministrazione elementi di fatto e/o di diritto ulteriori, in grado di inficiare l’esattezza/attendibilità/esaustività della dichiarazione originaria.

Si tratta, in definitiva, della possibilità di allegare fatti nuovi non indicati nella dichiarazione originaria, ma anche di riqualificare diversamente quelli dichiarati originariamente.

Questi “fatti nuovi” possono risultare, come si è già rilevato, sia a sfavore che a favore del contribuente.

E’ chiaro, peraltro, che una pubblica amministrazione non può trascurare le ulteriori manifestazioni di scienza del dichiarante dalle quali risulta che quanto dichiarato originariamente non corrisponde a realtà.

Si potrebbe peraltro affermare che ritrattare/emendare la dichiarazione “vuol dire prospettare all’amministrazione elementi pari a quelli che l’amministrazione potrebbe raccogliere direttamente (esercitando i poteri istruttori…)” [5].

La possibilità di ravvedimento operoso (solo, in questo caso, a sfavore) del contribuente si ha, altresì, per tutte quelle violazioni che non risultano necessariamente ancorate all’adempimento dichiarativo, come nel caso dell’omesso/tardivo versamento del tributo, di cui si riporterà oltre.

 

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Puoi continuare ad approfondire l’argomento nell’articolo: Il ravvedimento operoso e la violazione dell’omesso/tardivo versamento del tributo 

 

NOTE

[1] D’Amati, Redditi (dichiarazione dei), in Nov.mo dig. Il., 1967.

[2] Per una confutazione esauriente di questa visione della dichiarazione si rinvia a Manzoni, “La dichiarazione dei redditi – natura e funzione – possibilità di integrazioni e rettifiche”, in Riv. dir. fin., 1979, pag. 618.

[3] Magnani, “Dichiarazione tributaria”, in Dir. prat. trib., 1988, I, pag. 30.

[4] Un quadro delle diverse concezioni sulla natura e sugli effetti della dichiarazione tributaria viene rappresentato da Nussi, “Dichiarazione tributaria”, in Dizionario di diritto pubblico (a cura di) S. Cassese, Milano, 2006, III, pag. 1797.

[5] Così De Mita, “Discutendo sulla dichiarazione dei redditi”, in Boll. Trib., 1985, II, pag.105.

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A cura del Comitato Scientifico di NOMOS

Venerdì 9 luglio 2021

 

Questo intervento è estrapolato dalla Linea Guida n. 2/2021 di NOMOS: 
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LINEA GUIDA n. 2/2021

“Il ravvedimento operoso relativo agli omessi versamenti del tributo”

Vengono, in più occasioni, posti dei dubbi circa lapplicabilità delle penalità relative alla violazione dellomesso o del ritardato versamento del tributo, specie nellipotesi in cui il contribuente intenda avvalersi dellistituto del ravvedimento operoso. Chiarimenti in proposito.


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