Sospensione degli ammortamenti: integrativa a favore per chi non ha fruito del superammortamento

I soggetti che hanno sospeso gli ammortamenti a fronte dell’emergenza Covid nel 2020 e che avevano in corso super e iper ammortamenti possono presentare dichiarazione integrativa a favore per recuperare quelli non indicati in dichiarazione l’anno scorso.

Nella prolifica legislazione di emergenza, una misura molto interessante per i bilanci delle imprese è stata senz’altro quella che permetteva la sospensione degli ammortamenti.

Si tratta dell’art. 60 comma 7-bis e seguenti del DL 104/2020 (convertito in L. n. 126/2020).

Una questione che ha fatto sorgere maggiori dubbi interpretativi tra gli operatori è stata quella di definire se la sospensione operasse anche per i super/iper-ammortamenti, se ed in quanto agganciati ai cespiti il cui ammortamento era appunto sospeso.

 

Super e iperammortamento: il funzionamento delle agevolazioni

sospensione ammortamenti integrativa superammortamentoAl riguardo, si ricorda che i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti, risultano totalmente slegati dalle risultanze contabili, per le caratteristiche proprie delle norme agevolative.

La maggiorazione in discorso, infatti, altro non è che una deduzione che opera in via extracontabile, non legata alle valutazioni di bilancio, bensì correlata ai noti coefficienti di ammortamento fiscale.

Detto questo, arriviamo al problema.

In un primo momento, in caso di sospensione dell’ammortamento civilistico, la deduzione extracontabile della quota sospesa era un comportamento che secondo un orientamento dottrinale doveva considerarsi obbligatorio, e doveva avvenire operando in dichiarazione dei redditi:

  • una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico ma deducibile fiscalmente;
     
  • una variazione in diminuzione per i super/iper-ammortamenti.
Peraltro, ove non si fosse operata la variazione per i super/iper-ammortamenti, il differenziale non dedotto non poteva essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, ma soltanto a mezzo dichiarazione integrativa.

Ma dopo che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che era comunque concessa (a prescindere quindi dalla sospensione) la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento sospese, si è desunto che, qualora il contribuente avesse scelto di non dedurre fiscalmente la quota di ammortamento sospesa, era comunque autorizzato a sospendere anche la deduzione del super/iper-ammortamento.

A sostegno di questa interpretazione, la tesi per cui, posto che i super/iper-ammortamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto all’ordinario ammortamento fiscale, la maggiorazione non poteva trovare fondamento laddove l’ammortamento ordinario non fosse dedotto.

Esisteva comunque un’altra tesi, per la quale la variazione in diminuzione relativa ai super/iper-ammortamenti doveva invece essere obbligatoria (pena la perdita del diritto a fruire dell’agevolazione di competenza dell’esercizio), a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento ordinaria fosse dedotta extracontabilmente nell’esercizio di sospensione.

Tale seconda tesi, quasi generalmente favorevole al contribuente, è stata sposata dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 27 gennaio 2022.

Leggi qui come si sospendevano gli ammortamenti 2020 per normativa emergenziale

 

Sospensione ammortamenti per Covid e incrocio con la norma su super e iper ammortamenti

Alla luce delle caratteristiche dei super/iper-ammortamenti e, posto che la succitata disciplina rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sospensione degli ammortamenti civilistici, non determina alcun rinvio delle quote di super/iper ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

In conclusione:

  • bene ha fatto chi – in controtendenza alla tesi allora prevalente – ha effettuato i super/iper ammortamenti anche nel caso di sospensione fiscale degli ammortamenti stessi;
     
  • chi non l’avesse fatto, potrà recuperarne le quote presentando una dichiarazione integrativa a favore.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 10 febbraio 2022