Rivalutazione beni di impresa: la riapertura condizionata nel bilancio 2021

Vediamo come si può ancora effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio in chiusura al 31/12/2021 e quali possono essere i benefici di tale scelta.

La rivalutazione dei beni di impresa prevista dal Decreto Agosto

rivalutazione beni impresa 2021Il cosiddetto “Decreto Agosto” (ossia il D.L. 104/2020) ha previsto, tra le altre cose, nell’articolo 110 una interessante ipotesi rivalutativa, adottabile dalle società che redigono il bilancio OIC, e per i beni risultanti nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Trattandosi di una possibilità relativa all’anno scorso, non ci soffermeremo più di tanto in questi dettagli.

 

L’estensione al bilancio 2021

Ciò che oggi interessa è che tale rivalutazione, che nella prima stesura della norma poteva essere operata unicamente nel bilancio relativo all’esercizio 2020, è stata estesa anche al bilancio 2021, grazie al D.L. 41/2021, che in sede di conversione in legge, nell’articolo 1-bis, inserisce il comma 4-bis all’articolo 110 del suddetto decreto-legge n. 104/20:

«4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo».

In altre parole, dunque, il legislatore viene incontro a chi ha “dimenticato” di effettuare la rivalutazione nell’esercizio 2020, estendendone l’applicazione all’esercizio 2021, ma:

  • limitatamente ai beni che non sono stati già oggetto di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 2020;
     
  • senza possibilità di riconoscimento fiscale dei plusvalori iscritti;
     
  • sempre in riferimento ai beni risultanti nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Resta dunque fermo un dettaglio molto importante: è possibile operare la rivalutazione anche su un singolo bene (e non per categorie omogenee, come nelle versioni precedenti quella del DL 104/20).

 

Beni rivalutabili

Al riguardo, ricordiamo che possono essere rivalutati (anche singolarmente, come detto prima):

  • i beni materiali, inclusi gli immobili alla cui produzione, o scambio, è diretta l’attività d’impresa (esclusi i beni merce);
     
  • le immobilizzazioni immateriali, a condizione che siano rappresentate da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelabili;
     
  • le partecipazioni in società controllate e collegate, a condizione che si tratti di immobilizzazioni finanziarie.

Inevitabile constatare come tale riapertura soffra per la negazione degli effetti fiscali.

Questo si traduce, infatti, in una opportunità che verrà colta solo dalle aziende che puntano a rinforzare le loro Riserve patrimoniali e non soffrono per l’indicazione in bilancio di ammortamenti – quelli relativi alle immobilizzazioni rivalutate nell’esercizio 2021 – che saranno indeducibili.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 11 marzo 2022