Il Decreto Agosto prevede la possibilità della rivalutazione dei beni d’impresa e della partecipazioni, anche solo civilistica. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019: in questo approfondimento proponiamo una guida agli effetti contabili e fiscali.
Rivalutazione beni d’impresa nel Decreto Agosto
L’art. 110 comma 1 del D.L. 104/2020 ripropone la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni.
Rispetto alle precedenti rivalutazioni in questo caso è possibile effettuare una rivalutazione anche solo civilistica.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
Qualora si decida di affrancare fiscalmente i maggiori valori:
- l’imposta sostituiva è piuttosto bassa rispetto alle precedenti pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili/non ammortizzabili);
- il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021)
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires o Irap pari al 10%.
Rivalutazione beni d’impresa: ambito oggettivo
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli “immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.
In particolare, la disciplina in esame è applicabile alle:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati.
È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.);
- l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.
Coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione e dalla prassi interpretativa (si vedano circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006), si precisa che:
- la rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati ex articolo 2 del decreto ministeriale n. 162 del 2001 e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019;
- per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo;
- i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà ex articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro