Una materia che si presenta in sede di chiusura del periodo d’imposta ai fini della determinazione del reddito imponibile è la rilevanza o meno delle plus/minusvalenze per i lavoratori autonomi e la loro determinazione/imponibilità.
Vediamo di seguito la disciplina da seguire facendo una distinzione tra beni strumentali e immobili, puntando il mouse sui beni a deducibilità limitata, come le auto.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Quando un professionista o un artista, che determina il reddito con regime analitico, effettua una cessione di un bene strumentale, rileva una plusvalenza o una minusvalenza che concorre alla formazione del reddito imponibile e la deve dichiarare nel Modello Redditi al quadro RE.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Quando le plusvalenze e minusvalenze influenzano il reddito
- Determinazione della plusvalenza
- Principio di cassa
- Indicazione nel modello Redditi
- No rateizzazione
- Beni parzialmente deducibili
- Immobili
- Immobili uso promiscuo
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Quando le plusvalenze e minusvalenze influenzano il reddito
L’art. 54 del TUIR ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito.
L’art. 54 comma 1-bis del Tuir evidenzia che partecipano alla formazione del reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Inoltre, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009 (si veda paragrafo successivo).
L’art. 54 del Tuir al comma 1-bis.1 evidenzia che partecipano a ridurre il reddito, le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori.
Determinazione della plusvalenza
Ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza va fatto riferimento al comma 1-ter, art. 54, TUIR, in base al quale plusvalenza/minusvalenza va calcolata come differenza positiva tra:
- il corrispettivo o l’indennità percepita e il costo non ammortizzato,
- il valore normale del bene e il costo non ammortizzato (in assenza di corrispettivo).
Determinazione della plus/minusvalenza |
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cessione a titolo oneroso o risarcimento o esistenza di corrispettivo/indennità |
CORRISPETTIVO/INDENNITÀ PERCEPITI MENO (COSTO STORICO – FONDO AMMORTAMENTO) |
Consumo personale/familiare o destinazione a finalità estranee all’arte o professione e mancanza di corrispettivo/indennità |
VALORE NORMALE DEL BENE MENO (COSTO STORICO – FONDO AMMORTAMENTO) |