Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni non concorrono a formare la base imponibile, purché regolarmente documentate.
La ratio della esclusione di dette somme dal computo della base imponibile discende dal fatto che, trattandosi di semplici partite di giro, queste non hanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio.
Presupposto indispensabile per l’esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile è però che le stesse siano regolarmente documentate, laddove la valutazione della regolare documentazione va operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere fatta globalmente.
La Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di documentazione delle anticipazioni, affinchè non possano essere considerate omessi ricavi ed essere escluse dalla base imponibile.
Il caso di Cassazione: accertamento per mancata contabilizzazione di compensi

Con l’atto impositivo era stato poi contestato, oltre alla mancata contabilizzazione di compensi, accertata a seguito del disconoscimento di anticipazioni in parcelle, ritenute prive di sufficiente documentazione, anche l’indebita deduzione di costi, ritenuti, in alcuni casi, non documentati e, in altri, non inerenti.
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