Le disposizioni agevolative per l’installazione di impianti di compostaggio

Introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 particolari agevolazioni in favore dell’installazione di impianti di compostaggio presso centri agroalimentari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Cerchiamo di capire come funziona il contributo

Gli incentivi in Legge di Bilancio 2022 per l’installazione di impianti di compostaggio

agevolazioni installazione impianti compostaggioLa Legge di bilancio 2022 contiene specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni, e, a tal fine, i commi da 831 a 834, dell’articolo 1 L. 234/2021, introducono e disciplinano uno specifico tax credit.

Infatti, viene introdotto un credito d’imposta del 70% per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Il credito d’imposta deve essere richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto sia in grado di smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite F24, con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, ed è soggetto alle regole unionali sugli aiuti de minimis.

Le modalità attuative dell’agevolazione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

 

Riferimenti normativi e agevolativi

I riferimenti normativi del contributo sul compost introdotto con il Decreto Crescita sono i seguenti:
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

Con La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) sono state introdotte specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni, e, a tal fine, i commi da 831 a 834, dell’articolo 1 L. 234/2021, introducono e disciplinano un particolare tax credit.

Nello specifico, il comma 831 stabilisce che per le spese attestate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi trattenuti a carico del contribuente.

Il successivo comma 832 prevede che l’agevolazione deve essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare a a patto che l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro.

 

Utilizzo del credito in compensazione

L’agevolazione può essere utilizzata in compensazione.

Infatti, il comma 833 disciplina le modalità di utilizzazione del tax credit, e stabilisce che lo stesso è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Inoltre, nello stesso comma si evidenzia che nei confronti del credito di imposta non trovano applicazione:

  • i limiti di compensabilità di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 quindi non si considera il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro;
     
  • il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

 

La dotazione finanziaria

La Legge di bilancio 2022, infatti, esplicitamente evidenzia che, a partire dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).

 

Gli aiuti de minimis e la formazione del reddito

Come previsto dal comma 834, l’agevolazione in analisi è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato c.d. de minimis.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

 

Entrata in vigore

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da applicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

 

A cura di Giovanna Greco

Martedì 22 marzo 2022