La gestione del rapporto di lavoro di dipendenti di Ordini e Collegi professionali segue una strada non lineare rispetto all’assoggettamento alla disciplina pubblica o privata.
Si ritiene che, per alcuni aspetti si debba fare riferimento alla gestione pubblica, mentre per altri risulta assoggettata alle regole del lavoro privato.
Vediamo meglio a quali tra gli obblighi contributivi minori sono tenuti i datori di lavoro già citati.
La definizione di Ordini e Collegi professionali
Gli Ordini e i Collegi provinciali riuniscono in forma associativa chi esercita una particolare professione, sulla base di specifiche norme che prevedono come obbligatoria l’appartenenza ad essi ai fini dell’esercizio di una certa attività lavorativa.
Il Legislatore, perciò, ha individuato in Ordini e Collegi un rilevante interesse pubblico, la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e a istituire appositi Enti pubblici ad appartenenza necessaria a cui bisogna affidare il compito di curare la tenuta degli Albi e controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che desiderano iscriversi al suddetto Albo.
Per tale ragione gli Ordini e Collegi professionali devono essere considerati come enti pubblici autarchici, idonei di conseguenza ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
Essi hanno inoltre autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto possono provvedere alla prop