Sul reato di omessa dichiarazione e relative responsabilità a lungo si è discusso; la Cassazione è nuovamente intervenuta confermando la linea di pensiero secondo cui conferire l’incarico al professionista per l’invio della dichiarazione non esonera il contribuente.
L’art. 5 D.Lgs. 74/2000, che tipizza il delitto di omessa dichiarazione, presuppone, nell’interpretazione della Suprema Corte, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in capo al contribuente e, se si tratta di persone giuridiche, in capo a chi ne abbia la legale rappresentanza.
La circostanza che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo e ad esonerarlo della responsabilità penale.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione.
Un caso di omessa dichiarazione da parte di legale rappresentante di Sas
La Corte d’appello di Torino confermava una sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva condannato un imputato per il reato omessa dichiarazione, ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, per avere omesso, quale rappresentante legale di una sas, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carni, al fine di evadere le imposte dirette e superando la prevista soglia di punibilità, di presentare la relativa dichiarazione in riferimento ad un determinato anno di imposta.
La vertenza perveniva, quindi, all’attenzione della Cassazione, a seguito di ricorso dell’imputato, che lamentava, in sintesi, l’