Qualora la dichiarazione Iva 2022 risulti a credito bisogna capire come si può utilizzare il credito Iva 2021.
La compensazione del credito Iva è libera fino all’importo di 5.000 € potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2022 (dunque, fin dal 1/01/2022), che non deve essere obbligatoriamente vistato.
Per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare il mod. IVA 2021 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I soggetti Isa con punteggio almeno pari a 8 per il 2020 (Mod. Redditi 2021) o almeno pari a 8.5 quale media per il 2019 ed il 2020 sono esonerati dal visto di conformità fino all’importo di 50.000 €.
Guida analitica alle diverse casistiche.
Compensazione tra crediti e debiti fiscali
Come noto la compensazione consente di sommare algebricamente i crediti ed i debiti che si formano nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Regioni, INPS, INAIL) e il risultato che ne deriva è rappresentato da un saldo a debito o da un credito.
La compensazione può essere di tipo:
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verticale;
consente di neutralizzare i debiti di una determinata imposta con i crediti della stessa imposta.
Basti pensare alla possibilità di compensare l’acconto Irpef con l’eventuale saldo a credito Irpef; altro esempio è quello rappresentato da una liquidazione periodica Iva a debito compensata con un’altra liquidazione a credito.
Il contribuente che intende compensare verticalmente non esporrà nel Mod. F24 l’operazione di compensazione, ma riporterà eventualmente soltanto l’importo di residuo debito che è tenuto a versare successivamente all’operazione di compensazione verticale stessa.
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orizzontale;
si attua attraverso la somma algebrica di crediti e di debiti nei confronti dei diversi enti impositori, risultanti dalla dichiarazione annuale o dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.
La compensazione orizzontale si può attuare esclusivamente all’interno del modello unificato di pagamento F24.
Il punto di partenza di questo meccanismo è rappresentato dalle dichiarazioni annuali e dalla denuncia periodica INPS (UNI-EMENS).
Infatti, il credito che scaturisce da tali dichiarazioni può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi che rientrano nell’oggetto del versamento unitario (IRPEF, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali).
Compensazione verticale del credito Iva
Il contribuente che effettua le liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale maggiorando gli importi dell’interesse dell’1%, ha convenienza ad utilizzare il credito IVA annuale in modo verticale, anziché nel Mod. F24.
Infatti, qualora effettui una compensazione verticale, il contribuente deve maggiorare l’importo con gli interessi dell’1% solo dopo aver effettuato la compensazione.
EsempioCredito IVA 2021 € 1.000,00 Debito IVA 1° trimestre 2021 € 1.200,00 Importo residuo a debito € 200,00 Tale importo residuale deve essere maggiorato degli interessi pari all’1%: € 200,00 + (€ 200,00 x 1%) = € 200,00 + € 2,00 = € 202,00 importo da versare |
Chiarimenti Agenzia delle Entrate |
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Circolare15.1.2010, n. 1/E |
Costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può esse |