La tenuta della contabilità di magazzino: regole generali prima del Decreto Fisco - Lavoro
In buona sostanza le regole che disciplinano l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, prima della novità introdotta dal Decreto Legge n. 146- 2021, sono le seguenti:
1) Soggetti tenuti alla contabilità di magazzino
L'art. 14, comma 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600 impone a società e imprenditori commerciali la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (trattasi delle imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria e degli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali indipendentemente dalla forma giuridica).
Nota: non si tratta di un obbligo civilistico ma esclusivamente di un obbligo tributario.
2) Soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
Sono esonerati, a prescindere dal superamento dei limiti dimensionali, i soggetti individuati all'art. 22 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ovvero:
- commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- soggetti che effettuano prestazioni albergh