Il Decreto Fisco-Lavoro ha modificato la normativa che disciplina la tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino a far data dal 31 dicembre 2021, pertanto, in occasione delle operazioni di chiusura dei bilanci, appare utile verificare l’eventuale prossima istituzione delle scritture alla luce delle novità introdotte.
La tenuta della contabilità di magazzino: regole generali prima del Decreto Fisco – Lavoro
In buona sostanza le regole che disciplinano l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, prima della novità introdotta dal Decreto Legge n. 146- 2021, sono le seguenti:
1) Soggetti tenuti alla contabilità di magazzino
L’art. 14, comma 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600 impone a società e imprenditori commerciali la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (trattasi delle imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria e degli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali indipendentemente dalla forma giuridica).
Nota: non si tratta di un obbligo civilistico ma esclusivamente di un obbligo tributario.
2) Soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
Sono esonerati, a prescindere dal superamento dei limiti dimensionali, i soggetti individuati all’art. 22 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ovvero:
- commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e soggetti che effet