La comunicazione dell’invito a comparire viene escluso dalla vigente normativa se l’ufficio finanziario provvede ad emettere un avviso di accertamento parziale.
Il successivo contraddittorio instaurato prima della conclusione della fase istruttoria ed in cui sono stati richiamati atti nulli, determina l’illegittimità dell’accertamento.
Contraddittorio: principio di natura costituzionale
Il contraddittorio costituisce un principio giuridico nonché garanzia di giustizia di natura costituzionale in base al quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di una reale difesa nell’ambito giurisdizionale.
La costituzione del contraddittorio è un principio che è alla base di diversi processi (civile, penale, ecc), incluso quello tributario, di derivazione costituzionale (art. 111: “… ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti…”).
La previsione normativa del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria nasce dall’esigenza di migliorare i rapporti tra questi soggetti mediante un confronto diretto basato su collaborazione e trasparenza.
L’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), prevede il diritto del contribuente sottoposto a verifica fiscale a presentare all’ufficio, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’avviso di accertamento emesso dall’ufficio, in virtù delle garanzie contenute in tale principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Costituzione, non può essere emesso prima della scadenza di detto termine, eccezion fatta per situazioni di particolare urgenza da motiva