La gestione dei depositi di carburanti presenta aspetti di notevole complessità. Una nuova installazione o una riattivazione di un deposito di carburanti richiede una serie di requisiti soggettivi, e non solo, nonché l’osservanza di criteri generali per il rilascio, dapprima del nulla osta, quindi della licenza di esercizio che possono, a prima vista, valutarsi eccessivi, ma, considerando che sollecitano gli “appetiti” di ambienti malavitosi, tutti i dubbi svaniscono.
Depositi di carburanti: i requisiti per la validità ed efficacia del passaggio di titolarità
L’art. 1, comma 1077, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021, ha disposto che la validità e l’efficacia del passaggio di titolarità o del trasferimento di gestione dei depositi costieri di oli minerali [autorizzati in base all’art. 57, comma 1, lett. b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35], qualificati infrastrutture energetiche strategiche, indipendentemente dalla capacità di stoccaggio, il cui procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della transizione ecologica, e i depositi di stoccaggio degli stessi prodotti [aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000, sottoposti ad autorizzazione rilasciata dalla regione, come regolamentati dall’art. 1, comma 56, lett. a), della L. 23 agosto 2004, n. 239], ad esclusione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, sono condizionate:
- alla propedeutica comunicazione di inizio attività da inviare alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM);
- al successivo nulla osta, emesso dalla stessa Agenzia, dopo che la stessa ha controllato, in capo al successore della licenza, la presenza del requisito di affidabilità economica e di quelli soggettivi (Artt. 23 e 25, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
Detto nulla osta è consegnato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
A tal proposito, la contestuale Circolare dell’Agenzia delle dogane e del monopoli 15 novembre 2021, n. 38/2021, ha rilevato che l’anticipato art. 1, comma 1077, della L. n. 178/2020, non ha fatto altro che modificare, al verificarsi della sostituzione del soggetto giuridico responsabile dell’esercizio del deposito, la liberalizzazione effettuata dalla precedente L. 23 agosto 2004, n. 239, in ordine alla disciplina amministrativa degli impianti di stoccaggio di oli minerali.
Per entrambe le menzionate categorie di depositi (depositi costieri di oli minerali e depositi di stoccaggio degli stessi prodotti), la validità e l’efficacia delle variazioni soggettive sono espressamente subordinate a:
- la preventiva comunicazione di inizio attività che il soggetto subentrante, dopo aver realizzato la disponibilità dell’impianto, è tenuto a trasmettere all’autorità amministrativa, sia essa statale o regionale, che presiede al regime autorizzatorio ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- il nulla osta di competenza della stessa Agenzia, avente l’obiettivo di controllare l’eventuale danno alla tutela dell’interesse fiscale, a seguito del previsto trasferimento della titolarità o della gestione del deposito di prodotti soggetti ad elevata imposizione e rischio di frode.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Assenza o rifiuto del nulla osta
- I controlli dei requisiti
- Alcuni specifici chiarimenti dell’ADM
- L’iter per i distinti procedimenti di emissione del nulla osta e di rilascio della licenza
- Allegato A – Definizioni dei termini usati nella Determinazione 15 novembre 2021 n. 426358/RU
- Allegato B – Requisiti soggettivi
- Allegato C – I criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio
- Allegato D – I requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito
- Allegato E – I requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale
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Assenza o rifiuto del nulla osta
L’eventuale assenza o rifiuto del nulla osta:
- impedisce che l’accordo contrattuale abbia valenza giuridica e determina l’inefficaciadello stesso, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;
- supera ogni clausola concordata tra i contraenti privati che faccia riferimento a volture di licenza fiscale (in primis, deposito commerciale) o di autorizzazione (in specie, deposito fiscale od anche destinatario registrato, esonero dal prestare la cauzione sul deposito, etc..) emesse dall’ADM a favore del precedente esercente intestatario, o che leghi l’esecuzione del contratto al loro trasferimento;
- esclude ogni “automatismo degli effetti contrattuali in termini di trasmissione delle utilità ricavabili dai suddetti atti, di per sé non negoziabili in quanto espressione di potestà autorizzatoria” dell’ADM.
L’emissione del nulla osta da parte dell’ADM:
- per il carattere pregiudiziale che riveste, deve anticipare e vincolare l’avvio del procedimento – di natura solo tributario – da parte del soggetto subentrante per il rilascio della licenza fiscale di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa (Art. 25, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 504/95, chiamato TUA);
- in presenza dei presupposti e delle condizioni di operatività e di approvvigionamento, l’esercente ha facoltà di chiedere, in via sussidiaria, le autorizzazioni al regime di deposito fiscale (Art. 23, comma 4, del TUA) o ad operare come destinatario registrato ex art. 8, del medesimo TUA, decorsa “una consolidata ed effettiva operatività del deposito che comprovi la loro funzionalità allo svolgimento delle attività in esso espletate”.
L’art. 1, della Determinazione 15 novembre 2021 n. 426358/RU, dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (di seguito Determinazione) chiarisce che il documento è una diretta esecuzione dell’art. 25, comma 6-ter, del TUA e dispone, a livello pratico, quali siano i requisiti tecnico-organizzativi minimi per esercitare l’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movi