Il termine per emettere nota di credito a soggetti falliti

Il termine per emettere le note di credito a soggetti falliti dopo il 26 maggio 2021 non può scadere il 30 aprile 2022!
Alcune valutazioni sulle tempistiche indicate dall’Agenzia delle Entrate che ha liberamente interpretato le norme del decreto Sostegni Bis

nota di credito fallitiCon il DL 73/2021, in vigore dal 26 maggio 2021, la norma riguardante l’emissione della nota di credito verso clienti falliti è cambiata.

Nella versione precedente, la nota di credito poteva essere emessa solo dopo la chiusura del fallimento stesso; con la nuova, invece, essa può essere messa già dalla data di dichiarazione di fallimento, quindi in data di molto anteriore alla precedente.

I nuovi termini per l’emissione nota di credito a cliente falliti

L’art. 18 del DL n. 73/2021 ha apportato una importantissima modifica all’art. 26 del DPR n. 633/72.

Essa riguarda il momento in cui il cedente/prestatore può recuperare l’imposta versata all’erario ma non riscossa dal debitore sottoposto a procedura concorsuale.

In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art. 26 dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente, il cedente può esercitare il diritto di recuperare l’imposta, tra le altre fattispecie, a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale.

Finalmente, non c’è più la (infondata) necessità di attendere l’accertamento definitivo della inesigibilità del credito.

Ma, relativamente al fallimento, quando si può considerare “assoggettato a una procedura concorsuale”? la risposta viene dalla norma stessa, che al comma 10- bis dell’art. 26, precisa che, a questi fini, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Cosa occorrerebbe fare qualora dal fallimento si ottenesse una somma riguardante tale credito? In tal caso il creditore dovrà attivarsi per restituire l’imposta corrispondente.

In tal caso il cedente/prestatore deve procedere all’emissione di una nota di variazione in aumento, con corrispondente diritto del cessionario/committente a detrarre l’imposta relativa alla variazione in aumento, a condizione però che abbia versato l’imposta della nota di variazione in diminuzione ricevuta precedentemente dal cedente/prestatore.

Fin qui, tutto bene.

La situazione viene complicata dalla circolare 20 del 2021, la quale, nel commentare tale modifica normativa, introduce un termine temporale per l’emissione della nota di credito.

In particolare, si afferma che poiché, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, il cedente/prestatore recupera l’imposta oggetto della nota di variazione in diminuzione portandola in detrazione a norma dell’art. 19 DPR 633/72, trovano ingresso le disposizioni sul termine di decadenza che riguardano l’esercizio del diritto alla detrazione.

Da ciò discenderebbe che la nota di variazione potrà essere emessa entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta nel quale si è verificato il presupposto, identificato come detto con l’anno di apertura della procedura concorsuale.

Facciamo un esempio…

Esemplificando, la nota di credito per un credito verso un soggetto dichiarato fallito il 20/12/2021 potrà essere emessa – secondo il pensiero dell’agenzia – entro il 30/4/2022.

Quest’ultima, in sostanza, dimentica che occorre invece considerare il lasso di tempo che va dall’apertura alla chiusura della procedura, onde consentire al creditore di valutare la probabilità di soddisfazione del credito per evitare di dover rettificare la nota di credito come descritto prima (comma 5-bis dell’art. 26).

Ma non è solo questo l’errore (marchiano!) dell’agenzia.

Occorre ricordare infatti che una cosa è la facoltà di riduzione dell’imponibile, prevista dall’art. 26 suddetto, altra cosa (ben altra cosa!) è il diritto alla detrazione dell’imposta.

Nessun appiglio normativo può giustificare la estensione della restrizione temporale prevista dall’articolo 19 (sulla quale è assai verosimile che interverrà una sentenza della Corte di Giustizia che condannerà tale esiguo termine) anche alla fattispecie di emissione della nota di credito.

Anche in questo caso, occorre invece considerare il lasso di tempo che va dall’apertura alla chiusura della procedura.

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 12 Gennaio 2022