Tra gli operatori specializzati si discute se, stante l’assenza di prassi ministeriale specifica, la variazione in diminuzione di una fattura emessa in regime di non imponibilità a seguito di lettera d’intento, scaturita in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti, consenta la ricostituzione del plafond disponibile per l’esportatore abituale, se l’emissione del documento è formalizzata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Note credito: disciplina di riferimento
Secondo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 26, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o diminuisce l’imponibile o l’IVA relativa, il cedente del bene (ad es. bene finito) o il prestatore del servizio (ad es. servizi dipendenti da contratto di appalto per l’installazione d’impianti) può effettuare una variazione in diminuzione dell’IVA (con emissione di nota credito) precedentemente fatturata e portare in detrazione la diminuzione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972.
L’acquirente che abbia già registrato la fattura originale deve registrare la corrispondente variazione in aumento.
Obblighi del cedente e dell’acquirente
Pertanto, per il cedente o prestatore la variazione in diminuzione è una facoltà, ma se questi la effettua l’acquirente ha l’obbligo di eseguire la corrispondente rettifica (C.M. 9.08.1975, n. 27).
Come noto, le variazioni in diminuzione vanno documentate da parte del cedente o prestatore con l’emissione di una nota di accredito a favore del cessionario o committente per l’importo corrispondente alla variazione.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche le note di credito devono essere predisposte in formato XML e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).
Ai fini della compilazione del file XML, è adottato il codice “TD04” per le note di credito, codice “TD08” per le note di credito semplificate.
Inoltre, è