Sanare l’errore in fatturazione con la nota di credito

Ecco le modalità previste dal Fisco per sanare eventuali errori in fattura: stante la prassi consistente nell’emissione di nota credito, in quali casi è possibile avvalersi della richiesta di restituzione dell’IVA non dovuta?

Errori in fatturazione: nota credito o rimborso IVA da parte del Fisco?

errore fatturazione nota creditoPer rimediare agli errori commessi durante la fatturazione lo strumento principale che viene in aiuto è l’emissione di una nota di credito in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso ci sia un’impossibilità oggettiva di emettere una nota di variazione nei termini è possibile per il soggetto passivo fare ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario (ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72).

Questi principi sono stati recentemente formulati dall’Agenzia delle Entrate.

L’interpretazione data dal Fisco è stata abbastanza espansiva rispetto alla norma di riferimento in merito alla possibilità generalizzata di avvalersi della nota di variazione come strumento specifico per la sistemazione di eventuali errori di fatturazione tenendo presente l’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 sull’emissione di tale documento.

 

Note di credito: le regole d’ingaggio

L’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 contempla la variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta in caso di errori della fatturazione che abbiano dato luogo ad operazioni inesistenti in applicazione dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72.

In linea generale non tutti gli errori in fatturazione integrano l’inesistenza dell’operazione.

L’affermazione dell’Agenzia delle Entrate è incentrata su condivisibili canoni di ragionevolezza, giacché la correzione di una fattura errata dovrebbe essere sempre garantita a maggior ragione quando gli elementi da variare siano solamente formali.

È importante la conferma che il cedente o prestatore possa effettuare la variazione in diminuzione nell’ipotesi in cui abbia addebitato l’imposta in eccesso, come nel caso in cui abbia applicato il regime di imponibilità rispetto a quello di esenzione o non imponibilità.

 

Il parere della giurisprudenza

Ricordiamo come secondo la giurisprudenza di legittimità Cassazione n. 24289/2020, oltre che per la stessa Agenzia delle Entrate risoluzione n. 51/2021, nel caso appena descritto il cessionario o committente non possa esercitare il pieno diritto alla detrazione per l’Iva eccedente e sia sanzionato nella misura proporzionale del 90% del tributo.

In merito alla pronuncia della Cassazione n. 20843, l’Agenzia chiarisce che il diritto al rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 è comunque riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale “il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente”.

Questo è il caso in cui la fattura erroneamente emessa “sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale” (annotandola nel registro acquisti in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione).

Nel caso in cui il cessionario o committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né esercitano il diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, essendo decorsi i termini per emettere la nota di variazione, il soggetto passivo può avvalersi dell’istanza di cui all’art. 30-ter.

 

L’errore di registrazione

È giusto che nel momento in cui il cessionario o committente si accorga dell’errore nell’applicazione dell’IVA, non provveda alla registrazione del documento e all’esercizio del diritto alla detrazione.

In questo modo oltre a non incorrere nella sanzione proporzionale ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.Lgs 471/97, consentirebbe al cedente o prestatore un più ampio margine per il recupero dell’imposta addebitata per errore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria è limitata la restituzione dell’imposta di cui all’art. 30-ter, richiesta dal soggetto passivo “per ovviare alla scadenza del termine per l’esercizio alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo”.

 

Fonte: Risposta a Interpello Agenzia Entrate n. 762 pubblicato il 4 novembre 2021

 

Alcuni suggerimenti per approfondire:

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A cura di Francesco Costa

Giovedì 11 novembre 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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