Indennità Covid armatori e pescatori autonomi: domande in scadenza al 31 dicembre 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una specifica indennità a seguito di apposita istanza da presentare all’Inps entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021

Indennità Covid-19 armatori e pescatori autonomi: la gestione pratica

indennità covid armatori pescatoriL’INPS ha dettato le regole per poter beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), in materia di “trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi”.

Al fine di comprendere al meglio il contenuto della novella legislativa e della circolare INPS in oggetto è d’obbligo analizzare i seguenti punti:

 

Accesso all’agevolazione per armatori e pescatori

L’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (nello specifico la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019 applicando, ai fini del calcolo, il principio di cassa e in sede di inoltro della domanda l’interessato è tenuto ad autocertificare il possesso di questo requisito).

L’indennità sarà erogata fino a esaurimento delle risorse disponibili,che ammontano a circa 31 milioni di euro per l’anno 2021.

Nota: il trattamento di sostegno al reddito è previsto dalla Legge di bilancio 2021 in favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

 

Durata e importo del trattamento economico

Il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed è riconosciuto nella misura di 40 euro netti al giorno (a poter presentare domanda sono i pescatori autonomi; gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca).

 

Accredito contribuzione figurativa e diritto assegni familiari

Il trattamento di sostegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e nemmeno il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

Termine e modalità di presentazione della domanda

Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono presentare domanda telematica all’Inps entro il termine del 31 dicembre 2021 (la domanda può essere presentata utilizzando i canali telematici disponibili per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto di Previdenza e per l’accesso ai servizi telematici è possibile utilizzare le seguenti credenziali: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

E’ sempre possibile richiedere la prestazione tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Indennità Covid per armatori e pescatori: incompatibilità con altre prestazioni

L’Inps ha precisato che l’indennità in questione è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (APE sociale).

In buona sostanza il trattamento è incompatibile con:

  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
     
  • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
     
  • prestazioni di cassa integrazione in deroga; prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Compatibilità e cumulabilità del trattamento

L’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1981, e con l’indennità di disoccupazione NASpI; l’indennità di disoccupazione DIS-COLL; l’indennità di disoccupazione agricola e con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza (in presenza di altri compensi, come ad esempio indennità di fuinzione o altri emolumenti diversi dal gettone di presenza, non spetta il trattaento agevolativo).

 

Fonte: Circolare INPS n. 173 del 19 novembre 2021

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Venerdì 31 dicembre 2021